Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Cremona, e dall’AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del terzo difensore, al INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4614, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 22.9.2015, e pubblicata il 26.10.2015;
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2005/2009 – Fatture per operazioni inesistenti – Rinunzia al ricorso – Estinzione del giudizio.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, dedita alla commercializzazione e posa in opera di piastrelle, separati avvisi di accertamento, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento agli anni dal 2005 al 2009. La ripresa a tassazione, per un ammontare complessivo di decine di milioni di Euro, dipendeva dalla contestazione di essere stata la società parte di operazioni commerciali inesistenti, sul fondamento di controlli conseguenti ad una segnalazione del Nucleo Speciale di Polizia RAGIONE_SOCIALE di Roma.
La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona censurando, tra l’altro, la violazione del proprio diritto di difesa ed il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ente impositore. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, riproponendo le proprie censure di merito e contestando anche la illogicità e contraddittorietà della sentenza pronunciata dalla CTP. La CTR reputava infondate le critiche proposte dalla società, e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado.
La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. La società ha poi depositato memorie in cui dichiara la propria rinunzia al ricorso.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, in conseguenza della dichiarata rinunzia all’impugnazione, avendo la società domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio.
La contribuente ha anche avuto cura di allegare l’accettazione della rinunzia concordandosi sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, manifestata con atto n. CT 18954/16 del 25.6.2020 (f.to AVV_NOTAIO).
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia allo stesso da parte del ricorrente.
Può aderirsi alla richiesta RAGIONE_SOCIALE parti che hanno domandato disporsi la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 9.2.2024.