Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30235/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro RAGIONE_SOCIALE ENNA -intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO n. 389/02/17 depositata il 10/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 389/02/17 del 10/05/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 681/02/15 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso una cartella di pagamento per IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2010 .
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con la menzionata cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), l’Amministrazione finanziaria operava il recupero degli acconti esposti ma non versati per effetto della sospensione dei versamenti dal 06/04/2009 al 30/06/2010, disposta con OPCM n. 3780/2009 a seguito del sisma abruzzese del 06/04/2009.
COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ..
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’OPCM 6 giugno 2009, n. 3780, dell’OPCM 30 dicembre 2009, n. 3837 e dell’art. 33, comma 28, della l. 12 novembre 2011, n. 183, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i tributi sospesi non possano determinare un credito d’imposta.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultra petita partium con riferimento al versamento della somma dovuta in misura pari al 40% delle imposte sospese.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’OPCM n. 3780 del 2009, dell’OPCM n. 3837 del 2009 e dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, per avere la CTR escluso la compensabilità dell’intero credito oggetto di sospensione.
Va preliminarmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., la ricorrente ha dedotto di avere provveduto alla definizione agevolata della cartella di pagamento impugnata e ha rinunciato agli atti del giudizio.
2.1. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della rinuncia espressa della ricorrente.
2.2. Sussistono giusti motivi, riconnessi alle ragioni della rinuncia, per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.