Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29406 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
-Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 657 del ruolo generale dell’anno 20 22 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , PEC
;
-ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro
Oggetto:
rateizzazione
–
omesso
pagamento – iscrizione a ruolo
tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO, sono domiciliate; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 135/01/2021, depositata in data 7 giugno 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società RAGIONE_SOCIALE, a seguito del ricevimento RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di irregolarità nei versamenti dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014, aveva fatto richiesta di rateizzazione di quanto dovuto ma, dopo avere versato alcune rate, non a veva provveduto al pagamento dell’importo interamente dovuto, sicché, a seguito di intervenuta decadenza dalla rateizzazione, aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento relativa agli importi residui; la società, quindi, aveva fatto richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 118/2019 , ma la stessa era stata rigettata; pertanto, la società aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento e il provvedimento di diniego della definizione agevolata; la Commissione tributaria provinciale di Potenza aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo dovuto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, in particolare ha ritenuto che: con riferimento all’appello principale, non sussisteva l’omess a pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale che era stata prospettata dalla società e, in ogni caso, la stessa non poteva trovare
accoglimento; con riferimento all’appello incidentale, correttamente il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della decisione la perizia di parte, po sto che l’amministrazione finanziaria si era limitata a esprimere il proprio dissenso senza, tuttavia, contrapporre adeguate argomentazioni tecniche;
la società ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui hanno resistito l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso;
considerato che:
ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la ricorrente principale ha depositato in data 12 ottobre 2023 un atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata della cartella di pagamento per cui è causa, ai sensi de ll’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022 e, a tal proposito, ha depositato copia dell ‘istanza presentata e del provvedimento di accoglimento della stessa da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE;
l’espressa manifestazione della volontà di rinunciare al ricorso, sottoscritta dal difensore munito del relativo potere conferito con la procura speciale, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022;
invero, il venire meno dell ‘interesse al giudizio manifestato dalla ricorrente principale con il presente atto di rinuncia comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia;
la cessazione della materia del contendere, va precisato, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla
posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere RAGIONE_SOCIALE parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. civ., 15 giugno 2021, n. 16891);
nel caso di specie, il ricorso incidentale è volto a ottenere la cassazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha accertato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni ;
la presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022, comporta che le sanzioni e gli interessi, di cui al ruolo ordinario, sono estinti, per cui è venut o meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE controricorrenti incidentali alla pronuncia sul ricorso incidentale;
ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia della ricorrente principale e per sopravvenuta carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M. La Corte:
d ichiara l’ estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia della ricorrente principale e per sopravvenuta carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2023.