Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24346 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24346 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25518/2014 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore – domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
– intimata – avverso la sentenza n. 2891/28/14 della Commissione tributaria regionale di Napoli 28, depositata in data 17 marzo 2014; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio;
udito l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2019 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. TFM030301285/2010 relativo a maggiori ricavi a fini Ires, Iva e Irap relativi all’anno di impost 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la contestazione riferita a maggiori GLYPH vanti dall’omessa ricavi GLYPH deri GLYPHgiustificazione del GLYPH GLYPH disallineamento tra scritture contabili e rimanenze di magazzino per euro 505.113,84, avente a oggetto la cessione non registrata di succhi di frutta, trovava riscontro nella documentazione della Guardia di Finanza, laddove la giustificazione della contribuente circa un errore scritturale non aveva alcun riscontro probatorio in atti.
3. Per la cassazione della citata sentenza la RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi; l’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. GLYPH lamenta: Il ricorso
a) Primo motivo: «Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. Violazione degli articoli: 42 D.P.R. N. 600/73, artt. 7 L. N. 212/2000 – 24 Cost., 113 Cost.: in relazione alla “inadeguatezza” ed “insufficienza” della motivazione propria dell’avviso» per omessa motivazione dell’avviso di accertamento, basato sul pedissequo richiamo del solo verbale di constatazione e non anche della attività di rettifica successivamente compiuta.
b) Secondo motivo: «Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. (ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), motivazione incoerente o meramente apparente» deducendo l’omessa considerazione
dell’allegata sussistenza dei costi di acquisto della merce, iscritti nel bilancio 2004, il cui importo andava compensato con quanto preteso nell’atto impositivo.
c) GLYPH vo: «Violazione e falsa applicazione degli Terzo moti artt. 39,40 e 41 bis, del dpr 600/73 e art. 53 Cost. per il mancato riconoscimento dei costi (ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)» deducendo la certezza e la precisione dei costi di produzione della merce oggetto di contestazione, che avrebbe dunque imposto all’Ufficio di riconoscerne l’importo.
4. Con istanza depositata in data 4 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi 2016 affidati agli agenti di riscossione in base alle previsioni dell’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti concordano nel chiedere l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, accettata in udienza dall’Avvocatura erariale.
2. Il processo va dichiarato estinto.
3. La condanna alle spese non è pronunciata, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma. cod. proc. civ.
4. Non vi è luogo nemmeno al pagamento del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consigli. sei 11 luglio 2019.