Estinzione del Giudizio Tributario: Cosa Accade Dopo la Rinuncia al Ricorso?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità di chiusura di un processo, ma non entra nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze di una rinuncia al ricorso, specialmente quando questa segue un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’annullamento dell’atto impugnato. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per il contribuente.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente. L’Ufficio contestava maggiori redditi non dichiarati, derivanti dalla presunta partecipazione del soggetto a una società di fatto che, secondo l’accusa, era stata creata per perpetrare una frode fiscale tramite l’interposizione fittizia di manodopera.
Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo una sentenza a lui sfavorevole in secondo grado, aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo. A seguito di tale accordo, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto all’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, ovvero ha ritirato l’atto impositivo riconoscendone, implicitamente, l’infondatezza.
Preso atto di ciò, il contribuente, tramite i suoi legali, ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese legali.
La Decisione della Corte e la dichiarazione di estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione, ricevuta la rinuncia, non ha potuto fare altro che prenderne atto. Quando una parte rinuncia volontariamente a proseguire il contenzioso, il processo si interrompe senza una decisione sulla ragione o sul torto delle parti. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
La Corte ha inoltre affrontato due questioni accessorie ma di grande importanza pratica: le spese legali e il cosiddetto “doppio contributo unificato”.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su tre punti fondamentali. In primo luogo, la dichiarazione di estinzione del giudizio è una conseguenza diretta e obbligata della rinuncia al ricorso, come previsto dalle norme processuali. Essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito (poiché l’atto impugnato era stato annullato), il processo non aveva più ragione di proseguire.
In secondo luogo, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere. Questo perché l’Agenzia delle Entrate, pur avendo depositato un “atto di costituzione”, non aveva presentato un controricorso tempestivo, limitandosi a una presenza formale. La mancanza di un’effettiva attività difensiva da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di Cassazione ha portato i giudici a non pronunciarsi sulla ripartizione delle spese.
Infine, e questo è un punto di notevole interesse, la Corte ha escluso l’obbligo per il ricorrente di pagare il “doppio contributo unificato”. Questa è una sanzione prevista per chi perde integralmente un’impugnazione. I giudici hanno spiegato che tale obbligo non sorge in caso di estinzione. Il presupposto per l’applicazione della sanzione è una decisione sfavorevole (rigetto, inammissibilità, improcedibilità), non la semplice chiusura del processo. Inoltre, la norma ha natura sanzionatoria e, come tale, deve essere interpretata in modo restrittivo, applicandola solo ai casi espressamente previsti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Dimostra come la via dell’accordo con il Fisco e l’annullamento in autotutela dell’atto possa rappresentare una soluzione efficace per chiudere un contenzioso, anche quando questo è già arrivato in Cassazione. La conseguente rinuncia al ricorso porta all’estinzione del giudizio, un esito che, nel caso di specie, si è rivelato vantaggioso per il contribuente. La decisione chiarisce inoltre un principio fondamentale: l’estinzione del processo per rinuncia non equivale a una sconfitta e, pertanto, non fa scattare le sanzioni processuali, come il doppio contributo unificato, previste per le impugnazioni temerarie o infondate.
Cosa succede se un contribuente rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte prende atto della rinuncia e, se accettata dalle altre parti costituite, dichiara l’estinzione del giudizio. Il processo si chiude senza una decisione sul merito della controversia.
Perché nel caso esaminato non è stata emessa una condanna alle spese legali?
Non è stata emessa una condanna alle spese perché la parte resistente (l’Agenzia delle Entrate) non ha svolto una piena attività difensiva nel giudizio di Cassazione, non avendo depositato un controricorso ma solo un atto di costituzione formale.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento del ‘doppio contributo unificato’?
No. Come chiarito dalla Corte, il presupposto per il pagamento del doppio contributo unificato è una pronuncia sfavorevole che respinga, dichiari inammissibile o improcedibile l’impugnazione. L’estinzione del giudizio, derivante da rinuncia, non rientra in questi casi e quindi non comporta l’applicazione di tale sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24334/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, -resistente –
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, n. 1544/2023, depositata il 28/04/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello principale del contribuente ed ha accolto l’appello incidentale del l’Ufficio . Il giudice di secondo grado ha confermato la legittimità del l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato maggiori redditi del contribuente assumendo una partecipazione di quest’ultimo alla società di fatto RAGIONE_SOCIALE e in ragione di una frode fiscale da quest’ultima perpetrata tramite interposizione fittizia di manodopera .
L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione» , ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale , dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso,
Il contribuente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Considerato che:
Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso, manifestata dai difensori del ricorrente in virtù dei potersi ai medesimi espressamente conferiti con la procura speciale. I difensori, inoltre, hanno dato atto dell’annullamento in autotutela dell’a vviso di accertamento impugnato a seguito di accordo intercorso con l’Ufficio.
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata , non deve pronunciarsi sulle spese.
In ragione del tenore della pronunzia non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto dell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.