Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra un caso emblematico in cui la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha portato proprio a questa conclusione. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le dinamiche procedurali e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
La controversia vedeva contrapposti un Comune e una società a responsabilità limitata. Il contenzioso era nato a seguito di una decisione della Commissione Tributaria Regionale. Il Comune, soccombente in quella sede, aveva deciso di presentare ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione per far valere le proprie ragioni.
Tuttavia, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, lo stesso Comune ha depositato un atto formale di rinuncia, manifestando la volontà di non voler più proseguire nel giudizio di legittimità. A fronte di questa iniziativa, la società controricorrente ha formalmente aderito alla rinuncia.
La Decisione della Corte e l’estinzione del giudizio
Preso atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla lite, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre specificato che il provvedimento deve essere comunicato ai difensori, i quali dispongono di un termine di dieci giorni per richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dalla procedura.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base del decreto è puramente procedurale e si fonda su principi di economia processuale. La Corte ha semplicemente preso atto di due eventi decisivi:
1. La rinuncia del ricorrente: l’atto con cui il Comune ha formalmente ritirato la propria impugnazione.
2. L’adesione del controricorrente: l’accettazione di tale rinuncia da parte della società.
Questa combinazione di atti di volontà delle parti è disciplinata dall’articolo 391 del codice di procedura civile. La norma prevede che, quando la rinuncia viene accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il processo si estingue senza che il giudice debba provvedere sulle spese. La logica è che l’accordo tra le parti sulla chiusura della lite si estende anche alla gestione dei costi legali, che rimangono a carico di chi li ha sostenuti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua brevità, offre importanti spunti pratici. Dimostra come la volontà delle parti possa determinare la fine di un contenzioso anche davanti al massimo organo della giurisdizione. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è uno strumento che consente di evitare i tempi e i costi di un procedimento che arriverebbe fino a sentenza.
Per le parti coinvolte, la conseguenza principale è che la sentenza impugnata (quella della Commissione Tributaria Regionale) diventa definitiva a tutti gli effetti. La rinuncia al ricorso, infatti, implica l’accettazione della decisione del grado precedente. Si tratta di una scelta strategica che può essere dettata da molteplici ragioni, come un accordo transattivo raggiunto tra le parti o una rivalutazione delle probabilità di successo dell’impugnazione.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso decide di rinunciarvi?
Se la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia, il processo può terminare. Se la controparte accetta formalmente tale rinuncia, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il procedimento.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
Come stabilito nel decreto e previsto dalla legge, quando la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, il giudice non si pronuncia sulle spese. Ciò significa che, di norma, ciascuna parte sostiene i costi del proprio difensore.
Cosa comporta l’estinzione del giudizio di legittimità per la decisione del tribunale precedente?
L’estinzione del giudizio davanti alla Corte di Cassazione comporta che la sentenza impugnata, emessa dal giudice del grado precedente (in questo caso, la Commissione Tributaria Regionale), diventi definitiva e inappellabile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17623 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17623 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 31938/2021
proposto da:
COMUNE DI SOLTO COLLINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1896/23/2021 depositata 17 maggio 2021.
Visto l’atto depositato 2 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 13/06/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME