Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Chiude il Caso in Cassazione
L’esito di una controversia legale non dipende sempre da una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione nel merito. Talvolta, il processo si conclude per ragioni procedurali, come nel caso di estinzione del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, possa porre fine a una complessa disputa tributaria, cristallizzando gli esiti dei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’ente impositore nei confronti di una nota società operante nella rete elettrica nazionale. Al centro della disputa vi era la qualificazione giuridica di un contratto stipulato tra la società e un’altra impresa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il contratto, pur denominato ‘affitto’, doveva essere riqualificato come ‘concessione del diritto di superficie’. Questa diversa interpretazione, basata sull’art. 20 del d.P.R. 131/1986, comportava un differente e più oneroso trattamento fiscale.
La società contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado sia davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima aveva confermato la decisione iniziale, rigettando l’appello dell’Agenzia Fiscale.
La Svolta Processuale: la Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio
Non rassegnata, l’Amministrazione Finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione, portando la questione davanti alla Suprema Corte. La società contribuente si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere le proprie ragioni.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un colpo di scena processuale: l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’ente impositore, ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso. La società contribuente ha formalmente accettato tale rinuncia. Questo atto congiunto ha innescato il meccanismo che porta all’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono puramente procedurali e non entrano nel merito della corretta qualificazione del contratto. La Corte di Cassazione, agendo come custode della corretta applicazione delle norme processuali, ha semplicemente preso atto della situazione.
I giudici hanno constatato che la difesa erariale aveva validamente rinunciato al ricorso e che tale rinuncia era stata formalmente accettata dalla controparte. In presenza di questi due elementi (rinuncia e accettazione), il Codice di procedura civile non lascia alternative: il processo deve essere dichiarato estinto. Di conseguenza, la Corte ha pronunciato l’estinzione del giudizio, stabilendo che le spese legali restassero a carico di ciascuna delle parti che le aveva sostenute, presumibilmente come parte dell’accordo che ha portato alla rinuncia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di estinzione del giudizio ha un’implicazione pratica fondamentale: la sentenza impugnata, ovvero quella della Commissione Tributaria Regionale favorevole alla società, diventa definitiva. La vittoria della contribuente è così consolidata, non perché la Cassazione le abbia dato ragione nel merito, ma perché l’avversario ha scelto di abbandonare la contesa.
Questo caso evidenzia come le strategie processuali, inclusa la decisione di rinunciare a un’impugnazione, siano determinanti quanto le argomentazioni di merito. La rinuncia può derivare da molteplici fattori: un riesame interno sulla fondatezza del ricorso, un mutamento di giurisprudenza, o una valutazione costi-benefici che suggerisce di non proseguire con un contenzioso lungo e incerto. Per il contribuente, l’accettazione della rinuncia rappresenta la via più rapida per chiudere definitivamente una vertenza vinta nei gradi precedenti.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della controversia. Questo accade per cause procedurali, come in questo caso la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e l’accettazione di tale rinuncia da parte della controparte.
Perché il giudizio si è estinto in questo caso specifico?
Il giudizio si è estinto perché l’Agenzia delle Entrate, che aveva presentato ricorso in Cassazione, ha successivamente depositato un atto di rinuncia. La società contribuente ha accettato questa rinuncia, e di conseguenza la Corte ha dichiarato la fine del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Nell’ordinanza in esame, la Corte ha stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Questo significa che ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza che vi sia una condanna al rimborso in favore dell’altra parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33359 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38663/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME, NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6276/07/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 20/09/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 6276/07/18, depositata il 20/09/2018 , rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio finanziario aveva riqualificato, ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto di affitto stipulato tra la contribuente (concedente) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (affittuaria), in contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La contribuente ha depositato controricorso.
Considerato che
Con istanza depositata in data 07/11/2023 la difesa erariale ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia è stato accettato dalla contribuente.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte
La Corte dichiara estinto il giudizio. Cos ì deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME