Estinzione del Giudizio: Il Caso della Rinuncia Accettata in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi, spesso prima di arrivare a una sentenza che decida sul merito della controversia. Questo accade quando le parti, attraverso specifici atti procedurali, manifestano la volontà di non proseguire oltre. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica in un contenzioso tributario, dimostrando come l’accordo tra le parti possa prevalere sulla necessità di una pronuncia giurisdizionale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un contenzioso in materia di IVA. Una società di gestione del risparmio, in liquidazione, si era vista notificare una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2014. La società aveva impugnato l’atto, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell’imposta, che a suo dire doveva essere imputata a un fondo immobiliare da essa gestito.
Il ricorso era stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di merito avevano infatti confermato che la società di gestione fosse il corretto soggetto passivo d’imposta. Di fronte a queste decisioni sfavorevoli, la società aveva deciso di presentare ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Il colpo di scena è avvenuto durante lo svolgimento del giudizio di legittimità. Prima che la Corte potesse esaminare il merito dei motivi di ricorso, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia. Questo atto manifestava la volontà di abbandonare definitivamente l’azione legale intrapresa.
Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate, costituitasi come controricorrente, ha depositato un atto di accettazione espressa della rinuncia. L’accordo tra le parti sulla conclusione del processo era quindi completo e formalizzato.
Le Motivazioni della Decisione
Di fronte alla rinuncia del ricorrente e all’accettazione della controparte, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La legge processuale, infatti, prevede che quando questi due atti sono compiuti in modo rituale e formale, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
La motivazione della Corte è stata, pertanto, puramente procedurale. I giudici hanno verificato la regolarità degli atti di rinuncia e di accettazione e, constatata la loro validità, hanno pronunciato l’estinzione del processo. In aggiunta, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali. Questa decisione significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra. Tale scelta spesso riflette la natura consensuale della chiusura del contenzioso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza, pur nella sua semplicità procedurale, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia come un contenzioso, anche complesso e giunto fino all’ultimo grado di giudizio, possa essere risolto attraverso la volontà concorde delle parti. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, rappresenta uno strumento efficace per porre fine a una lite, risparmiando tempo e risorse sia per i contendenti sia per il sistema giudiziario.
In secondo luogo, la decisione sulla compensazione delle spese sottolinea come l’esito non debba necessariamente vedere un vincitore e un vinto. In casi di estinzione del giudizio per accordo, è comune che i costi vengano ripartiti, segnalando una conclusione negoziata della disputa. Per le imprese e i contribuenti, ciò suggerisce che la valutazione di una possibile transazione o rinuncia è sempre un’opzione strategica da considerare, anche nelle fasi più avanzate del processo.
Perché il processo si è concluso senza una decisione nel merito della questione IVA?
Il processo si è concluso senza una decisione nel merito perché la società ricorrente ha presentato un atto di rinuncia al ricorso, che è stato formalmente accettato dall’Agenzia delle Entrate. Questo accordo procedurale tra le parti ha portato alla chiusura del caso.
Cosa significa “estinzione del giudizio” in questo contesto?
Significa che il procedimento legale dinanzi alla Corte di Cassazione è stato dichiarato ufficialmente e definitivamente chiuso. La Corte non ha esaminato la fondatezza delle ragioni delle parti, ma ha solo preso atto della loro volontà di non proseguire la causa.
Chi ha pagato le spese legali del processo in Cassazione?
La Corte ha disposto la “compensazione delle spese”. Ciò significa che ciascuna parte (la società e l’Agenzia delle Entrate) ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza che nessuna delle due dovesse rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22570 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Oggetto:
IVA – avviso di accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5371/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 89/1/2019, depositata il 5 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per rinunzia della ricorrente.
uditi l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 208/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2014.
La CT d’appello osservava in particolare che la società appellante doveva considerarsi soggetto passivo dell’imposta recuperanda, mentre non lo era il fondo immobiliare rappresentato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE deducendo un motivo unico, con subordinate istanze di rimessione alla Corte costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso che è stata espressamente accettata dalla controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Atteso che la rinuncia al ricorso e la correlata accettazione sono rituali, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Cosi deciso in Roma 3 luglio 2024
Il consigliere est.
Il presidente