Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29340 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Tributi
Rinuncia congiunta al ricorso principale e a quello incidentale – estinzione del giudizio
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 9755 del ruolo generale dell’anno 201 4, proposto
Da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente difensore AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 458/34/13 depositata in data 23 ottobre 2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
–NOME COGNOME propone ricorso principale, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto parzialmente l’appello proposto nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 301/09/2013 della Commissione Tributaria provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso del suddetto contribuente avverso il silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, quale residente nel Comune di Catania colpito dal sisma del 1990 – del 90% dei tributi dallo stesso versati per il triennio 1990-1992 a titolo di Irpef, Ilor, Iva, Tassa Concessione Governativa-Imposta Straordinaria immobili;
la CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente disponendo il rimborso del 90% limitatamente all’Irpef e all’Ilor versati da quest’ultimo negli anni 1990 -1992;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo;
-il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza di rinuncia congiunta rispettivamente al ricorso principale e quello incidentale;
in data 19 settembre 2023, il ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’avvenuta rinuncia congiunta RAGIONE_SOCIALE parti agli atti del processo e chiedendo disporsi la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese;
Considerato che
-con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato in ordine alla domanda relativa alla corresponsione degli interessi sulle somme oggetto di rimborso;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1282, comma 1, c.c. e 3 della Cost. per non avere la CTR disposto sulle somme oggetto di rimborso la corresponsione degli interessi;
-c on il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. nonché dell’art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002 per avere la CTR escluso il rimborso dell’Iva;
con il quarto motivo si denuncia, i n relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. nonché dell’art . 87, comma 2, lett. b) del Trattato istitutivo della Comunità europea avuto
riguardo al divieto di effettuare alcun distinguo tra le categorie di beneficiari degli aiuti di stato previsti dalla legge n. 289/2002 da individuarsi in tutti i contribuenti cittadini residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del dicembre del 1990;
-con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato in ordine alla domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alle spese del primo grado di giudizio;
-con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. per avere la CTR erroneamente compensato tra le parti le spese processuali del grado di appello;
-con l’unico motivo del ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE denuncia in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21, comma 20, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto parzialmente l’appello del contribuente sebbene l’istanza di rimborso fosse stata presentata in data 23.2.2001 ben oltre il termine biennale ex art. 21, comma 20, secondo periodo, cit.;
il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE , non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, hanno depositato atto di rinuncia congiunta rispettivamente al ricorso principale e a quello incidentale debitamente sottoscritto, in data 28 giugno 2019, da RAGIONE_SOCIALEmbi con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-la rinuncia – alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte -produce l ‘ estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno
dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese (da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020; Cass. sez. 5, n. 36915 del 2022);
-nella specie, stante l’atto di rinuncia con giunta al ricorso principale e a quello incidentale, ne consegue l’estinzione del giudizio;
-in considerazione dell’esito del giudizio sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023