Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/06/2025
ESTINZIONE GIUDIZIO – CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28497/2017 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI PALERMO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato capo coordinatore, avv. NOME COGNOME (codice fiscale non indicato).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE -socio unico Comune di Palermo -(codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale (CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
per la cassazione della sentenza n. 1597/12/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata in data 4 maggio 2017. Numero sezionale 5197/2025 Numero di raccolta generale 16870/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 2649 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2007;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 653/4/2013 della Commissione tributaria provinciale di Palermo;
avverso tale pronuncia il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 30 novembre 2017, formulando un unico motivo d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato l’8 gennaio 2018, con cui articolava altresì ricorso incidentale condizionato;
con istanza depositata in data 22 maggio 2025 le parti, con istanza congiunta, hanno chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato l’atto impugnato annullato dal Comune;
RITENUTO CHE:
il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo le parti rappresentato e documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale;
come da accordo, le spese del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate; Numero sezionale 5197/2025 Numero di raccolta generale 16870/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME