Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, i tempi e le modalità di risposta sono cruciali. Un recente decreto della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare alla conclusione anticipata del procedimento, con la cosiddetta estinzione del giudizio. Questo meccanismo, previsto per snellire il carico di lavoro della Corte, sanziona la mancanza di interesse del ricorrente a proseguire nella causa.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Proposta di Definizione
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, portando la controversia con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione davanti alla Corte di Cassazione. Durante la fase preliminare, in applicazione dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per una definizione rapida del giudizio. Tale proposta, che solitamente prefigura l’esito del ricorso, è stata regolarmente comunicata alle parti coinvolte.
La Conseguenza del Silenzio: L’Estinzione del Giudizio
La normativa prevede che, una volta ricevuta la comunicazione della proposta, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere una decisione formale sul proprio ricorso. Questo atto manifesta la volontà di insistere nella propria tesi, nonostante il parere preliminare sfavorevole. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio procedurale non è privo di conseguenze; al contrario, la legge lo interpreta come una rinuncia tacita al ricorso stesso.
La Decisione della Corte sulla base della mancata azione
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni senza alcuna comunicazione da parte della ricorrente, ha applicato rigorosamente la legge. In base all’art. 380-bis, il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La pronuncia ha comportato non solo la chiusura definitiva del caso, ma anche la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.940,00 oltre oneri.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è puramente procedurale e si fonda su una presunzione legale assoluta. L’art. 380-bis c.p.c. è stato introdotto per deflazionare il contenzioso in Cassazione, permettendo una chiusura rapida dei ricorsi con scarse probabilità di accoglimento. La legge presume che, se il ricorrente, messo di fronte a una proposta che anticipa un esito negativo, non insiste attivamente per una decisione, abbia perso interesse a proseguire la causa. Il silenzio, quindi, non è un’inerzia neutra, ma un comportamento legalmente qualificato che equivale a una rinuncia. La Corte non entra nel merito della questione tributaria, ma si limita a constatare il mancato rispetto di un onere procedurale, traendone le conseguenze previste dalla norma.
Le Conclusioni
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale per chi agisce in giudizio: la diligenza processuale è essenziale. Ignorare o sottovalutare le comunicazioni della Corte e i termini perentori può portare a conseguenze drastiche e irreversibili, come l’estinzione del giudizio. Per le imprese e i loro legali, ciò significa che la gestione di un contenzioso richiede un monitoraggio costante e un’azione tempestiva. La chiusura del caso per estinzione non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo, rappresentato dalla condanna alle spese legali della controparte.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la conseguenza principale dell’estinzione del giudizio per rinuncia?
La conseguenza principale è la chiusura definitiva del processo senza una decisione nel merito. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva, come se il ricorso fosse stato respinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione, ovvero il ricorrente, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte (il controricorrente).
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18780 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18780 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2169/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.3851/2024 depositata il 10/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/07/2025.