Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13789 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 04/04/2022 , dall’avv. NOME COGNOME (pecEMAIL ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAILavvocaturastatoEMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
Oggetto:
rottamazione-
ter – estinzione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5080/35/2015 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 25711/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento e di due provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per dazi ed IVA emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a seguito di rettifica delle dichiarazioni doganali di intento presentate dalla RAGIONE_SOCIALE in nome proprio e per conto della predetta società contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui replicava l’Agenzia con controricorso.
A seguito di istanza del 16/04/2019 con cui la società contribuente dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv, con modif., dalla legge n. 136 del 2018, questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 17/04/2019, rinviava il processo a nuovo ruolo.
Con atto depositato in data 07/04/2022, con cui si è costituito in giudizio il nuovo difensore della società contribuente, essendo deceduto il precedente, la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 119/2018, conv, con modif., dalla legge n. 136/2018 con riferimento alle sanzioni e del pagamento dei tributi ed interessi dovuti su questi ultimi, allegando la relativa documentazione, ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzi one del giudizio a spese compensate.
La difesa erariale in data 15/04/2025 ha depositato la nota del 31/03/2023, n. 10480 con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha accettato la rinuncia al ricorso a spese compensate ed in data 24/09/2025 ha depositato memoria con la quale, richiamata la predetta nota dell’Ufficio, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio , sempre a spese compensate.
La società ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa ribadendo la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Considerato che:
Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla società contribuente, a spese compensate, accettata dall ‘Agenzia controricorrente.
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182), e considerato che la parte ricorrente ha fornito documentazione comprovante il pagamento integrale sia di quanto dovuto per l’adesione alla cd. rottamazione -ter, sia di quanto dovuto per tributi ed interessi, non oggetto di definizione agevolata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
L’esito del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall’agente della riscossione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025