Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
Oggetto: estinzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24903/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in INDIRIZZO (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC EMAIL) con domicilio eletto
in Roma presso l ‘AVV_NOTAIO nel suo studio in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di COGNOME n. 2981/09/16 depositata in data 29/03/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dal riscossore in conseguenza del mancato pagamento di imposte iscritte a ruolo;
-la CTP di COGNOME per quanto qui interessa rigettava il ricorso relativamente alla controversia per la quale dichiarava di avere giurisdizione; appellava il contribuente;
-con la pronuncia impugnata la CTR ha accolto l’appello annullando di conseguenza l’iscrizione ipotecaria e le cartelle impugnate ordinando altresì la cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche in quanto ha ritenuto non provato da parte di RAGIONE_SOCIALE riscossione il contenuto del plico raccomandato notificato dal riscossore al contribuente: plico che secondo il riscossore conteneva le cartelle impugnate, non risultando sufficiente la produzione degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE stesse;
-ricorre a questa Corte RAGIONE_SOCIALE (succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE) con atto affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso;
-con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 18 gennaio 2023 questa Corte rinviava a nuovo ruolo al fine di consentire al Riscossore di prendere posizione in ordine alla dedotta definizione del debito tributario da parte del contribuente;
-l’ RAGIONE_SOCIALE ha quindi depositato memoria e documentazione;
Considerato che:
-è in atti documentazione con la quale il contribuente, qui controricorrente, dichiara di aver aderito alla definizione ex L. n. 197 del 2022; non vi è in atti, peraltro, dichiarazione di rinuncia al presente giudizio o di impegno a rinunciarvi;
il Riscossore precisa e conferma in memoria che COGNOME NOME depositava presso l’RAGIONE_SOCIALE, in data 29/06/2023 prot. NUMERO_DOCUMENTO, la propria dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (‘rottamazione -quater’ ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022);
-nel presente caso, trova quindi applicazione il c. 236 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022, secondo il quale ‘nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’;
ritiene il Collegio che è ragionevole ricondurre la fattispecie per cui è processo alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, c.p.c., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge,
senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.»;
in tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stesso legislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l’espressione “estinzione”, sia i casi nei quali, pur in mancanza dell’uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmente tale da consentire di individuare una fattispecie estintiva dell’obbligazione tributaria oggetto del processo;
ciò avviene, infatti, anche in quei casi in cui il debitore non può assumere un impegno a rinunciare al giudizio, in quanto ad esempio risulti controricorrente di fronte a questa Corte: anche in tali casi la sua dichiarazione di avvalimento, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell’art. 6, assumerà gli effetti sulla situazione sostanziale indicati dal comma 5 e dal comma 4 del d.L. n. 193 del 2016, il cui dettato normativo è sovrapponibile in sostanza a quello del comma 231 dell’art.1 della L.197 del 2022;
gli effetti ivi indicati e sopra precisati sono, come s’è veduto, di sostituire al modo di essere della situazione oggetto di giudizio quello emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, di sovrapporre ad essa la regolamentazione indicata nel comma 4 sopra citato, che, come s’è detto, suppone il
venir meno dell’efficacia regolatrice della sentenza, impugnata in Cassazione dal titolare della pretesa;
ebbene, con riferimento alla sorte del processo di cassazione pendente, siffatta regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass. 34742/2023; Cass. 24082/2018); conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico RAGIONE_SOCIALE parti (in termini anche Cass. Sez. 6^, n. 24083 del 2018 che è stata pronunciata in fattispecie analoga) -in ragione della definizione agevolata della controversia, non sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. sez. 5, ord.18 gennaio 2022, n. 1420);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.