Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14155/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 1103/2016 depositata il 17/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, società di diritto francese, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Abruzzo che aveva rigettato il suo appello contro la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Teramo che
aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per l’anno 2009 recante recuper i IRES, IVA e IRAP. Il ricorso è fondato su tre motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Nelle more, in data 16.4.2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso, avendo presentato domanda di definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo (c.d. ‘rottamazione quater’) ai sensi dell’art.1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022, compreso il credito per cui è causa, depositando copia della comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute emessa dall’RAGIONE_SOCIALE.
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 c.p.c., contemplando la procura conferita al difensore il mandato speciale a rinunziare (Cass. n. 15016 del 2005), va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. (Cass. n. 10140 del 2020).
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018).
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa
l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 10140 del 2020).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, il 24/04/2024.