Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30850/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2425/2020 depositata il 28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa nei suoi confronti ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 e la CTP di Catania ha accolto il ricorso.
Il gravame erariale è stato accolto dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE con la sentenza in epigrafe che è stata impugnata per cassazione dalla contribuente che si è affidata a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE mentre è rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
In data 23.1.2024, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver presentato la domanda di definizione agevolata di cui ai commi 231 e ss. dell’art. 1 della l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater ) e che tra i ruoli inseriti nella domanda di rottamazione era stata inserita anche la cartella n. NUMERO_CARTA oggetto del presente giudizio.
La ricorrente ha altresì allegato la ‘Comunicazione degli esiti RAGIONE_SOCIALE somme dovute’ ( ove la cartella oggetto del presente giudizio viene indicata al punto 1 di pag. 5), nonché le ricevute di versamento RAGIONE_SOCIALE prime due rate.
La società esponente ha dichiarato di rinunciare all’odierno giudizio, con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali.
Sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art. 390 c.p.c. la notificazione a controparte o il visto del suo difensore ma soltanto la comunicazione da parte della cancelleria.
Le ragioni dell’avvenuta rinunzia giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.