Estinzione del Giudizio Tributario: Gli Effetti della Rottamazione Quater
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la ‘Rottamazione quater’, può avere un impatto diretto sui processi tributari in corso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come tale adesione porti all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, fornendo importanti indicazioni sulle conseguenze per i contribuenti, in particolare per quanto riguarda le spese legali e il contributo unificato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da tre contribuenti dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno deciso di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Legge 197/2022, meglio nota come ‘Rottamazione quater’.
In data 28 giugno 2023, i contribuenti hanno formalizzato la loro adesione, presentando apposita dichiarazione e rinunciando ai giudizi pendenti. Successivamente, hanno provveduto al pagamento integrale degli importi dovuti in un’unica rata entro il termine stabilito del 31 ottobre 2023, come comunicato dall’Agente della Riscossione.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio
Preso atto dell’avvenuta adesione e del conseguente pagamento, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito del ricorso. Al contrario, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Questo significa che, avendo i contribuenti regolarizzato la propria posizione con il Fisco attraverso la rottamazione, la controversia che aveva dato origine al processo non aveva più ragione di esistere.
La Corte ha inoltre stabilito che le spese legali fino a quel momento sostenute rimanessero a carico di ciascuna delle parti che le aveva anticipate. Infine, ha dato atto che non sussistevano i presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale che disciplina la definizione agevolata. In particolare, l’ordinanza fa riferimento all’articolo 1, comma 236, della Legge n. 197 del 2022. Questa norma prevede espressamente che le controversie pendenti relative ai carichi inclusi nella rottamazione siano estinte a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, a condizione che non vi sia un provvedimento definitivo e che il pagamento integrale delle somme dovute avvenga nei termini previsti.
L’estinzione del giudizio è quindi un effetto automatico previsto dal legislatore per incentivare la chiusura dei contenziosi. Per quanto riguarda le spese, la Corte ha seguito il principio generale secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere per via di una sanatoria, le spese vengono compensate. Infine, la non debenza del ‘raddoppio’ del contributo unificato deriva dal fatto che il ricorso non è stato respinto o dichiarato inammissibile, ma il giudizio si è semplicemente estinto, una circostanza non prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un importante principio a favore dei contribuenti che scelgono di definire le proprie pendenze fiscali tramite gli strumenti di pace fiscale. L’adesione a una rottamazione non solo risolve il debito a condizioni vantaggiose, ma determina anche la chiusura automatica dei processi in corso, eliminando l’incertezza legata all’esito del giudizio. La decisione chiarisce inoltre due aspetti economici rilevanti: le spese legali vengono ‘congelate’ e ciascuna parte si fa carico delle proprie, e, soprattutto, si evita il rischio di dover pagare un importo aggiuntivo pari al contributo unificato iniziale in caso di esito negativo del ricorso. Si tratta di una tutela procedurale che rende la via della definizione agevolata ancora più appetibile per chiudere definitivamente i conti con il Fisco.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla ‘Rottamazione quater’?
Il processo viene dichiarato estinto per ‘cessazione della materia del contendere’, a condizione che il pagamento delle somme dovute avvenga nei termini previsti dalla legge.
In caso di estinzione del giudizio per rottamazione, chi paga le spese legali?
Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che ciascuna parte paga i propri avvocati e le spese sostenute fino a quel momento, senza che vi sia una condanna al rimborso in favore dell’altra parte.
Il contribuente deve pagare il ‘raddoppio del contributo unificato’ se il processo in Cassazione si estingue per adesione alla rottamazione?
No. La Corte ha chiarito che, poiché il giudizio si estingue e non viene deciso nel merito con un rigetto o una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti per il pagamento di tale ulteriore importo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4876 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15623/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME , alla INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5238/2018 della CTR della LOMBARDIA MILANO, depositata in data 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024 dal dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
I ricorrenti, in data 28.06.2023, presentavano dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex. art. 1 co. 235 L. 197/2022 (Rottamazione quater), in relazione alle somme iscritte a ruolo a loro carico, con rinuncia ai giudizi pendenti.
I ricorrenti sceglievano il pagamento integrale degli importi in un’unica rata, provvedendo al versamento entro il termine del 31.10.2023 indicato nelle comunicazioni delle somme dovute tramesse da RAGIONE_SOCIALE.
Nulla osta all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1 , comma 236, della legge n. 197 del 2022.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 19/12/2024