Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25467/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO con studio in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 4123/2016, depositata l’ 11 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La Guardia di Finanza di Bergamo svolgeva un controllo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio a ll’ ingrosso di metalli non ferrosi e semilavorati, con cui appurava, in particolare, che l’ultima dichiarazione presentata era relativa l’annualità 2002 e che per l’anno di imposta 2006 (oggetto di accertamento), pur non avendo presentato alcuna dichiarazione né ai fini II.DD. né ai fini IVA, il contribuente risultava aver effettuato cessioni afferenti rottami, ex art. 74, DPR 633/1972, per un imponibile di euro 1.183.594,00. Tra i destinatari RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dal COGNOME nel 2006 risultava esservi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE . Conseguentemente, al fine di effettuare una corretta valutazione dei rapporti commerciali intrattenuti con il COGNOME, l’Ufficio notificava al COGNOME un questionario con richiesta di produrre la documentazione contabile relativa all’anno 2006. Il COGNOME ottemperava alla richiesta e, nel corso di un contraddittorio con l’Ufficio, produceva ulteriore documentazione volta ad attestare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni. Dall’esame analitico dei documenti esibiti emergevano ulteriori elementi in grado di dimostrare l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni indicate nelle fatture emesse dal COGNOME. Così, reputando ideologicamente false le fatture, l’Ufficio recuperava l’IVA di euro 184.403,00, irrogando la corrispondente sanzione.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente presentava ricorso.
L’Ufficio difendeva la legittimità dell’atto impugnato.
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza n. 265/02/15, accoglieva il ricorso.
-Con ricorso in appello, l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la pronuncia.
Il contribuente si costituiva con proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4123/67/2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarava non dovuta l’ IVA sulla base di quanto previsto dal sopravvenuto art. 6, c. 3-bis, d.lgs. n. 471/1997, e invitava l’RAGIONE_SOCIALE a irrogare la relativa sanzione .
-Il contribuente proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Ha poi proposto, con atto notificato in data 2 novembre 2016, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va in via preliminare dato atto che nella memoria illustrativa del 5 dicembre 2025 il contribuente ha chiesto di dichiarare estinto e/o comunque non luogo a provvedere in ordine al presente giudizio, attesa l’intervenuta definizione agevolata degli importi richiesti.
Parte ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata ha confermato l’avviso di accertamento esclusivamente quanto alle sanzioni, dovute nella misura del 5% in ragione di operazioni in regime di c.d. reverse charge e che la riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni era quindi affidata all’RAGIONE_SOCIALE.
Nel frattempo, il contribuente ha aderito alla c.d. rottamazione ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, versando l’importo richiesto per la definizione agevolata.
Avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata e corrisposto l’ importo richiesto dall’agente della riscossione, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.
-Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME