Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33800 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 663/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5473/2017 depositata il 15/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’ avviso di pagamento n. 33832 del 6 agosto 2015 recante indennità di mora per tardivo pagamento di accise.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, con sentenza n.9471 del 2016, ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato.
L’Agenzia delle dogane ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.
Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more l’Ag COGNOME ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd. ‘rottamazione cartelle bis’), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio.
Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione aveva comunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata regolarmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione.
Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio.
In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura di definizione agevolata con l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).
L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21/11/2024.