Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2870/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 786/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di contestazione l’erario stigmatizzava la mancata presentazione, da parte della contribuente, RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dall’art. 38 -bis d.P.R. n. 633 del 1972ai fini dell’utilizzo in compensazione di un credito IVA di gruppo nell’anno 2012. Conseguentemente alla società veniva irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.
La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso della contribuente.
La CTR del Veneto, per contro, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la legittimità dell’atto di contestazione.
Due sono i motivi alla base del ricorso per cassazione della contribuente. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 3, come integrato dal D.M. 13 dicembre 1979, all’art. 6, co. 3, per avere la CTR fondato la propria statuizione riferendosi per relationem a sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione pronunciate su questioni e fattispecie diverse rispetto a quella in decisione; la censura viene adombrata anche con riferimento al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’affermazione contenuta in sentenza circa il mancato assolvimento da parte della società contribuente della c.d. prova di
resistenza in relazione all’eccezione riguardante la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
Con atto del 30 agosto 2023, la società RAGIONE_SOCIALE ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 in riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA contenente la pretesa oggetto del presente giudizio, rinunciando al ricorso presentato come previsto dal comma 236 del predetto articolo secondo cui ‘… il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti. ‘.
Oggetto del presente giudizio è l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO/2017 da cui è scaturita la cartella oggetto di rottamazione .
La contribuente ha documentato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto secondo la rideterminazione operatane dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023.