Estinzione del Giudizio: Gli Effetti della Rottamazione dei Ruoli sul Contenzioso
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la cosiddetta ‘rottamazione dei ruoli’, può avere conseguenze dirette e definitive sui contenziosi tributari in corso. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la scelta di avvalersi della definizione agevolata porti inevitabilmente all’estinzione del giudizio pendente, chiudendo di fatto la disputa con il Fisco. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato da due soci e dalla loro società di costruzioni contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna. I ricorrenti avevano impugnato la decisione a loro sfavorevole, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Tuttavia, mentre il giudizio di legittimità era in corso, è intervenuta una novità fondamentale: i contribuenti hanno deciso di aderire alla definizione agevolata prevista dalla normativa sulla ‘rottamazione dei ruoli’. Questa procedura consente di saldare i debiti fiscali iscritti a ruolo beneficiando di uno ‘sconto’ su sanzioni e interessi.
L’impatto della rottamazione e l’estinzione del giudizio
L’adesione alla rottamazione non è un atto neutro per i processi in corso. La legge prevede, infatti, che chi si avvale di questa sanatoria debba rinunciare ai giudizi pendenti che hanno per oggetto i carichi fiscali ‘rottamati’.
Coerentemente con questa previsione normativa, i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. A questo punto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti e delle conseguenze legali di tale scelta. L’Amministrazione Finanziaria, dal canto suo, non si è opposta, non avendo peraltro svolto attività difensiva nel procedimento. La naturale conseguenza è stata la declaratoria di estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il ragionamento della Suprema Corte è stato lineare e si è basato su due pilastri principali. In primo luogo, l’adesione alla definizione agevolata e la conseguente dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti hanno fatto venir meno l’oggetto stesso del contendere. Non aveva più senso proseguire un giudizio il cui debito sottostante era stato definito tramite una procedura speciale. Di conseguenza, il processo si è estinto ai sensi dell’art. 390 del codice di procedura civile.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione delle spese processuali e del contributo unificato. Per quanto riguarda le spese, non è stata emessa alcuna statuizione poiché l’Agenzia delle Entrate non aveva svolto difese. Sul tema del contributo unificato, i giudici hanno chiarito un punto fondamentale: l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘doppio contributo’) sorge solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Poiché il giudizio si è concluso con una declaratoria di estinzione, e non con una di queste decisioni, la Corte ha stabilito che non sussistevano i presupposti per tale ulteriore pagamento da parte dei ricorrenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un principio cruciale per i contribuenti che hanno contenziosi aperti con il Fisco: la scelta di aderire a una sanatoria come la rottamazione dei ruoli è incompatibile con la prosecuzione del giudizio. La rinuncia al ricorso è un effetto automatico e necessario. La decisione offre anche un’importante rassicurazione riguardo al contributo unificato: in caso di estinzione del processo per questi motivi, il contribuente non è tenuto a versare il ‘doppio contributo’, evitando un ulteriore esborso economico. La pronuncia ribadisce quindi la necessità di valutare attentamente costi e benefici prima di optare per la definizione agevolata, tenendo conto del suo impatto irreversibile sui processi in corso.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se si aderisce alla rottamazione dei ruoli?
L’adesione alla rottamazione comporta l’obbligo di rinunciare al ricorso. Questa rinuncia determina l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il contenzioso.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si devono pagare le spese legali alla controparte?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte non ha disposto nulla in merito alle spese poiché l’Amministrazione Finanziaria non aveva svolto attività difensiva nel processo.
Se il giudizio si estingue per adesione alla rottamazione, si deve versare l’ulteriore contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che i presupposti per il versamento del cosiddetto ‘doppio contributo’ non sussistono in caso di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5215 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4950/2015 R.G. proposto da
NOME e NOME COGNOME (aventi rispettivamente i seguenti codici fiscali: CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE), in proprio e quali soci della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ed il primo anche quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma in INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; – resistente – avverso la sentenza n. 1354 della CTR del l’Emilia -Romagna, depositata in data 7/7/2014;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO CHE:
i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016 (cd. rottamazione dei ruoli);
essi hanno conseguentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio;
nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 21/12/2023