Estinzione del giudizio: la Cassazione chiarisce l’effetto della rottamazione
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la rottamazione dei carichi, può avere conseguenze dirette sui processi tributari in corso. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale: la scelta del contribuente di definire in via agevolata il proprio debito comporta l’estinzione del giudizio pendente. Questa decisione sottolinea l’importanza delle scelte strategiche nella gestione del contenzioso fiscale.
I fatti del caso
Un contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso era diretto contro l’Agenzia delle Entrate e verteva sulla legittimità di pretese fiscali. Durante lo svolgimento del processo di legittimità, il contribuente ha deciso di avvalersi della cosiddetta “rottamazione dei carichi”, una forma di definizione agevolata che permette di chiudere i debiti con il fisco a condizioni vantaggiose.
La rinuncia al ricorso e l’estinzione del giudizio
In seguito all’adesione alla sanatoria, il ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. In tale atto, dichiarava esplicitamente di aver aderito alla definizione agevolata, manifestando così la volontà di non proseguire la lite. La Corte, preso atto della rinuncia, non ha potuto fare altro che applicare le norme procedurali che regolano la cessazione del processo. L’estinzione del giudizio è stata la naturale conseguenza della perdita di interesse del contribuente a ottenere una decisione nel merito, avendo già risolto la pendenza tributaria attraverso un’altra via.
Le motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su una logica procedurale chiara e lineare. La rinuncia al ricorso da parte del contribuente è l’elemento chiave che determina la fine del processo. I giudici hanno considerato che, con l’adesione alla rottamazione, è venuta meno la materia del contendere. Di conseguenza, il processo non aveva più ragione di esistere.
Un aspetto cruciale del decreto riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha disposto la “compensazione delle spese”. Ciò significa che ogni parte, sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate, si farà carico dei propri costi legali. Questa scelta è coerente con l’estinzione del giudizio per cause non imputabili a una soccombenza di una delle parti, ma a una scelta volontaria del ricorrente.
Il fondamento normativo richiamato è l’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio i casi di estinzione del processo in Cassazione.
Le conclusioni
Il decreto in esame offre un importante spunto di riflessione per contribuenti e professionisti. L’adesione a una definizione agevolata non è solo una scelta finanziaria, ma anche una decisione strategica che impatta direttamente sui contenziosi in corso. Rinunciare a un ricorso per aderire a una sanatoria può essere una soluzione pragmatica per evitare i rischi, i tempi e i costi di un lungo processo. La decisione della Cassazione di compensare le spese legali in questi casi rafforza ulteriormente la convenienza di tale percorso, eliminando il rischio di dover pagare anche le spese della controparte in caso di esito sfavorevole del giudizio.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se il contribuente aderisce alla rottamazione dei carichi?
Il giudizio si estingue. Come stabilito nel decreto, la rinuncia al ricorso da parte del contribuente, motivata dall’adesione alla definizione agevolata, porta la Corte a dichiarare l’estinzione del processo.
Come vengono ripartite le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia a seguito di rottamazione?
Le spese legali vengono compensate. La Corte ha deciso che ciascuna parte deve sostenere i propri costi, senza alcun addebito a carico della controparte, poiché il processo si è concluso non con una decisione di merito ma per volontà del ricorrente.
Qual è la base giuridica per l’estinzione del processo in questo scenario?
La decisione si basa sull’atto di rinuncia del ricorrente e trova fondamento nell’articolo 391 del codice di procedura civile, che regola le modalità di estinzione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22109 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22109 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso
n. 13859/2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e dife so dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7185/13/2019, depositata il 24 settembre 2019.
il 21 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando
Visto l’atto depositato di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 24/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME