Estinzione del Giudizio: Gli Effetti della Rottamazione dei Carichi in Cassazione
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la rottamazione dei carichi, può avere conseguenze dirette e definitive sui processi in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha chiarito come la rinuncia al ricorso, a seguito dell’adesione a una definizione agevolata, conduca inevitabilmente all’estinzione del giudizio. Questo provvedimento offre spunti importanti per comprendere le dinamiche tra contenzioso tributario e strumenti deflattivi del contenzioso.
I Fatti del Caso: La Controversia Tributaria
Una società operante nel settore dei servizi alla persona aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso mirava a contestare la legittimità di una pretesa fiscale avanzata dall’Agenzia delle Entrate. La causa era quindi giunta all’ultimo grado di giudizio, il cosiddetto giudizio di legittimità, dove la Corte è chiamata a valutare la corretta applicazione delle norme di diritto.
La Scelta Strategica: Adesione alla Rottamazione e Rinuncia al Ricorso
Pendente il giudizio in Cassazione, la società ricorrente ha deciso di avvalersi della possibilità offerta dalla legislazione di aderire alla “definizione agevolata per la rottamazione dei carichi”. Questo strumento consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Fisco versando le somme dovute senza sanzioni e interessi di mora.
Come logica conseguenza di tale adesione, la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Con questo atto, ha manifestato formalmente la volontà di non proseguire la controversia, avendo scelto una via alternativa per risolvere la pendenza fiscale.
La Decisione della Cassazione sull’estinzione del giudizio
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione, con un decreto presidenziale, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha stabilito se il contribuente avesse ragione o torto, poiché la volontà di una delle parti di porre fine al processo ha reso superfluo ogni ulteriore esame.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è concisa e diretta. L’articolo 391 del codice di procedura civile disciplina, tra le altre cose, i casi di estinzione del processo in Cassazione. La rinuncia al ricorso è una delle cause tipiche che portano a questa conclusione. Visto l’atto depositato dalla ricorrente, con cui si comunicava sia l’adesione alla sanatoria sia la conseguente rinuncia, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare chiuso il procedimento. Inoltre, i giudici hanno ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di giudizio, lasciando che ciascuna parte sostenesse i propri costi legali, una prassi comune in questi casi.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia una fondamentale implicazione pratica per i contribuenti: l’adesione a strumenti come la rottamazione dei carichi è incompatibile con la prosecuzione di un contenzioso sugli stessi debiti. La scelta di sanare la propria posizione chiude la porta a una possibile vittoria in tribunale. Questo decreto conferma che la rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata è un atto che produce l’immediata estinzione del giudizio, semplificando e accelerando la chiusura delle liti pendenti. La Corte ha inoltre disposto la comunicazione del decreto ai difensori, concedendo loro un termine di dieci giorni per un’eventuale richiesta di fissazione dell’udienza, come garanzia procedurale.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se il contribuente aderisce alla “rottamazione dei carichi”?
Se il contribuente aderisce alla rottamazione e rinuncia formalmente al ricorso, il processo davanti alla Corte di Cassazione si estingue. Ciò significa che la causa si conclude senza una decisione sul merito della questione.
L’adesione a una definizione agevolata comporta automaticamente la fine del processo?
Non automaticamente. È necessario che la parte che ha aderito alla sanatoria depositi un atto formale di rinuncia al ricorso. È questo atto che, preso in esame dalla Corte, porta alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia a seguito di rottamazione, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che “non v’è luogo a provvedere sulle spese”. Questo significa che non c’è una condanna al pagamento delle spese legali e, di norma, ciascuna parte si fa carico delle proprie.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22747 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22747 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso
n. 28457/2020 proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’ avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2684/7/2020, depositata il 23 settembre 2020.
Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 18/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME