Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9011 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15589/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 270/2023, depositata il 17/01/2023, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.COGNOME NOME ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 0972018909059270000, relativamente a numerosi atti riferiti a crediti diversi, chiedendo l’accertamento della mancata o illegittima notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte e degli avvisi di accertamento relativi a i.r.p.e.f. 2008 e 2009 o, comunque, l’intervenuta prescrizione dei sottesi crediti, dato atto dell’annullamento dell’atto impositivo relativamente alla tassa automobilistica 2008.
2.Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. Più precisamente la Commissione provinciale tributaria ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle con numero finale 21000 e 60000 ai sensi del d.l. n. 119 del 2018; ha rigettato il ricorso relativamente ai crediti di cui alle cartelle con numero finale 86000 e 76000 e lo ha accolto, come chiarito anche all’esito dell’istanza di correzione materiale, relativamente al credito di cui alla cartella con numero finale 88000 ed ai crediti i.r.p.e.f. 2008 e 2009, oggetto degli avvisi impugnati.
3.L’appello del contribuente è stato rigettato.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha successivamente prodotto la documentazione relativa all’istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022 in ordine alle cartelle con numero finale NUMERO_CARTA e 76000.
Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che, premesso essere il contenzioso limitato ai crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle con numero finale NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, ha
concluso per il rigetto del ricorso ed ha depositato successiva memoria.
6.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato memoria di conclusione scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’esito dell’istanza ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
In data 25 marzo 2024 è pervenuta un’istanza di parte ricorrente, espressamente qualificata quale rinuncia al ricorso.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 26 marzo 2024.
CONSIDERATO
1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dalla resistente, in considerazione della mancata prova della notifica degli atti interruttivi, e parte resistente non ha proposto tempestivamente e ritualmente una impugnazione incidentale, per cui la riforma della sentenza sul punto ha illegittimamente superato il giudicato interno formatosi, oltre quello esterno avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 16859 del 2019, non impugnata in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle con numero finale 86000 e 76000; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2712 e 2719 cod.civ., non potendosi considerare generico il disconoscimento effettuato dal contribuente della conformità RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica agli originali, essendo fondato tale disconoscimento sull’affermata negazione degli originali.
2.All’esito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022 in ordine alle cartelle con numero finale 86000 e 76000, in data 25 marzo
2024, è pervenuta istanza (espressamente qualificata come rinuncia), sottoscritta dai difensori del ricorrente (muniti di procura speciale, estesa ad ogni facoltà in ordine al presente giudizio), con cui si è chiesto dichiarare l’estinzione del giudizio.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod.proc.civ. e 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, il 26/03/2024.