Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
STUDI DI SETTORE AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5501/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persone del Direttore pro tempore,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata di Livorno, n. 1351/2014, depositata il 04/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (prima costituita nelle forme della RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Livorno che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di acce rtamento con il quale, per l’anno di imposta 2005, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi accertati mediante l’applicazione dello studio di settore.
L’Ufficio rilevava uno scostamento dei ricavi , dichiarati in misura pari ad euro 509.695,00, rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore SG73B, in misura pari ad euro 549.878,00, previa riconduzione dell’attività di impresa a quella di cui al cluster 1. Riteneva in proposito che la contribuente avesse erroneamente ricondotto in dichiarazione i propri ricavi a quelli di imprese di recapito, prevalentemente di colli, in ambito extraurbano, mentre l’attività andava piuttosto ricondotta a quella degli operatori doganali di piccole dimensioni.
L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale .
Il 24 aprile 2024 la società contribuente ha depositato istanza, sottoscritta anche dal rappresentante legale, con la quale ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. Ha precisato di aver aderito alla c.d. rottamazionebis di cui all’art. 1 d.l. n. 149 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, con riferimento alle cartelle
emesse a seguito dell’atto impositivo impugnato e di aver pagato quanto dovuto.
considerato che:
il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancel leria ex art. 390 cod. proc. civ., debitamente sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La dichiarazione è corredata da documenti provanti l’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione della c.d. rottamazione bis RAGIONE_SOCIALE cartelle emesse a seguito dell’avviso di accertamento impugnato.
Di conseguenza, stante, per altro, l’espressa rinuncia al ricorso , va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.