Estinzione del giudizio per rinuncia: il caso del condono fiscale
L’adesione a una sanatoria fiscale durante un contenzioso può cambiare le sorti del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia al ricorso a seguito di una definizione agevolata, confermando che tale atto conduce all’estinzione del giudizio. Questa decisione offre importanti spunti sulle strategie processuali a disposizione dei contribuenti e sulle relative conseguenze in termini di costi.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione una maggiore IRPEF per l’anno d’imposta 2008. L’accertamento era di tipo ‘sintetico’, basato cioè su una valutazione della capacità di spesa del contribuente ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973.
Il contribuente impugnava l’atto, ma il suo ricorso veniva respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) sia, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Non dandosi per vinto, il contribuente decideva di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di ricorso. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per resistere all’impugnazione.
La Svolta: Definizione Agevolata e Rinuncia al Ricorso
Durante il giudizio di legittimità, si verificava un evento determinante: il ricorrente presentava istanza di definizione agevolata, una forma di condono che permette di chiudere le liti fiscali pendenti. Coerentemente con questa scelta, depositava un formale atto di rinuncia al ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non presentava alcuna osservazione in merito, accettando di fatto la conclusione del contenzioso attraverso questa via alternativa.
L’Estinzione del Giudizio: Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le motivazioni della decisione si fondano su precisi principi procedurali.
Innanzitutto, l’atto di espressa rinuncia al ricorso configura l’ipotesi estintiva prevista dall’articolo 391 del codice di procedura civile. La Corte ha ritenuto che, sebbene non fosse stata prodotta in giudizio la domanda di definizione agevolata, la rinuncia formale fosse di per sé sufficiente a determinare la fine del processo.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione delle spese legali. Poiché la fine del processo non è derivata da una decisione sul merito del ricorso, ma da motivi ‘sopravvenuti’ (l’adesione alla definizione agevolata e la conseguente rinuncia), e data la mancanza di obiezioni da parte dell’Agenzia, il Collegio ha ritenuto equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ciascuna parte, quindi, ha sostenuto i propri costi.
Infine, è stata esclusa l’applicazione dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘doppio contributo’). Questa sanzione, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, scatta solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Poiché il giudizio si è estinto per una causa sopravvenuta, non sussistevano i presupposti per applicare tale sanzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio per i contenziosi tributari. Quando un contribuente, durante un processo, decide di avvalersi di uno strumento di definizione agevolata offerto dalla legge, la sua conseguente rinuncia al ricorso determina l’estinzione del procedimento.
Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Chiusura Certa del Contenzioso: La rinuncia è un atto che, se non contestato, porta alla sicura estinzione del giudizio, evitando l’incertezza di una decisione di merito.
2. Gestione dei Costi: Optare per la compensazione delle spese può essere vantaggioso, specialmente quando l’esito del ricorso è incerto.
3. Nessun Doppio Contributo: L’estinzione per rinuncia a seguito di condono evita il rischio di dover pagare il doppio del contributo unificato, un costo aggiuntivo previsto solo in caso di esito negativo dell’impugnazione.
Cosa succede se un contribuente rinuncia al ricorso in Cassazione dopo aver aderito a una definizione agevolata?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo così fine alla controversia legale in corso.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia a seguito di condono, chi paga le spese legali?
La Corte ha deciso per la compensazione delle spese. Questo significa che ogni parte sostiene i propri costi legali, poiché la fine del processo è dovuta a motivi sopravvenuti e non alla soccombenza di una delle parti.
Il contribuente che rinuncia al ricorso è tenuto a versare un ulteriore importo come contributo unificato?
No. La Corte ha stabilito che non sussistono i presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo, in quanto l’estinzione del giudizio non deriva da un rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma da una causa sopravvenuta come la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1341/26/15 depositata il 10 dicembre 2015 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7
febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior IRPEF (anno d’imposta 2008) a seguito di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP respingeva il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello confermava la sentenza di primo grado.
DEFINIZ AGEV
Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia avendo a suo dire presentato istanza di definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia a seguito di una domanda di definizione agevolata, rispetto alla quale la controparte nulla deduce, che tuttavia non risulta prodotta. Peraltro, l’atto di espressa rinuncia configura senz’altro il ricorrere dell’ipotesi estintiva di cui all’art. 391, cod. proc. civ.
La definizione conseguente ad estinzione e la mancanza di osservazioni da parte della controricorrente determinano il Collegio a disporre che le spese vadanno compensate.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Dichiara le spese compensate.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024