Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
Ud. 12.02.2025 1/02/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27637/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in San Nicola La Strada (CE), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede alla INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore .
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 264/13/2020, depositata il 14 gennaio 2020 e non notificata. Data pubblicazione 20/05/2025
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 12 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2015.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 15509/35/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 19 ottobre 2020, formulando quattro motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c.
Il Comune di Pozzuoli è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la citata memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c., depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso
Numero sezionale 1025/2025
Numero di raccolta generale 13409/2025
afferente all’anno 2015, espressamente concordando le parti di abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate. Data pubblicazione 20/05/2025
Per tali ragioni, la RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c..
Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, non dovendo essere resa alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo il Comune svolto difese.
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME