Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23421/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 2484/2016 depositata il 15/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 2484/29/16 depositata in data 15/03/2016, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 26061/1/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, aveva accolto il ricorso del sig. NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per omesso versamento dell’IRAP, IRPEF, IVA e addizionali.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con nota depositata in data 12/06/2024 il ricorrente, rilevato che ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225) è possibile definire i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 01/01/2000 e il 31/12/2016 e richiamato l’impegno a rinunciare agli atti dei giudizi pendenti previsto nell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, ha rinunciato formalmente agli atti del giudizio.
L’atto di rinuncia è stato notificato alla controricorrente.
Considerato che:
In ragione della rinuncia agli atti notificata alla controparte ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l’indicazione dei contenuti dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE deduzioni svolte dalla controricorrente.
Occorre dare atto che, secondo questa Corte: « Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione
cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1). » (Cass., 29/12/2023, n. 36431).
In ragione della funzione deflattiva svolta dalla disciplina contenuta nell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 devono essere compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
ichiara l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione d RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Così deciso in Roma, il 04/07/2024.