Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33525 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1879/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, depositata il 1° giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Estinzione del giudizio ex lege n. 130/2022
Rilevato che:
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, in relazione al l’anno d’imposta 2007, il reddito derivante dalla locazione di locale commerciale.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Presidente della sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380 -bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., rappresentando di aver presentato domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022 provvedendo al versamento dell’importo dovuto; ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Considerato che:
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha prodotto, a seguito del deposito dell’istanza con la quale ha chiesto la decisione domanda per la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022 , e attestazione del versamento dell’importo dovuto.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti.
Non risulta notificato provvedimento di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione. Entro il termine di legge nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit.
Pertanto, ai sensi del predetto comma 12, il giudizio si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ .
Come previsto da ll’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Stante l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.