Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22728/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA – SEZ.ST. RAGIONE_SOCIALE n. 1915/02/16 depositata il 02/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1915/02/16 del 02/03/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata
di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 408/04/13 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento -l’uno per IRES, l’altro per IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi, per quanto ancora interessa in questa sede, in ragione di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito compiuta dall’Amministrazione finanziaria e fondata sui presumibili maggiori ricavi conseguenti ai costi di carburante indebitamente dichiarati.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che il criterio utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per la ricostruzione del reddito d’impresa non era corretto, essendo «più oggettivo ed aderente alla realtà aziendale l’applicazione del criterio, egualmente statistico, riferito all’incidenza dei costi di carburante sui costi di esercizio». Così operando, quantificava i maggiori ricavi della società contribuente in euro 336.590,00, rispetto ai ricavi originariamente quantificati in euro 487.460,00.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 19/04/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con l’effettuazione de l pagamento integrale di quanto dovuto.
Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme dovute , va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 30/04/2024.