Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 14/05/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29227/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (PEC: EMAIL), con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Comune di Castiglione del Lago, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (PEC: EMAIL), con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 215/03/2021, depositata il 6 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria ;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-sulla base di un solo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/03/2021, depositata il 6 luglio 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha disatteso l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dal RAGIONE_SOCIALE, odierno ricorrente, per l’anno 2014, ed in relazione al possesso di un’unità immobiliare censita in catasto (nella categoria D/7, e) al fol. 89, p.lla 523;
-il Comune di Castiglione del Lago resiste con controricorso.
Considerato che:
-in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo di aver fatto accesso alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ed affidato all’agente della riscossione (l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.);
alla rinuncia, che è rituale, consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia -correlate all’accesso ad istituto di definizione agevolata rientrante nella disponibilità della contribuente -ed allo stesso difetto di contestazione, da parte del controricorrente, della richiesta di compensazione formulata dal ricorrente;
non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ),
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio;
-compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.