Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: estinzione del
giudizio L. 197/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1509/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in PEC:
atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese entrambe come da procura speciale in atti dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (con indirizzo PECEMAIL)
– controricorrenti –
COMUNE DI SIRACUSA in persona del sindaco pro tempore;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 1884/16/15 depositata il 07/05/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-è in atti memoria con la quale il contribuente, qui ricorrente, dichiara di aver aderito alla definizione ex L. n. 197 del 2022; non vi è in atti, peraltro, dichiarazione di rinuncia al giudizio o di impegno a rinunciarvi;
-nel presente caso, trova applicazione il c. 236 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022, secondo il quale ‘nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti’;
Cons. Est. NOME COGNOME -2 -ritiene il Collegio che è ragionevole ricondurre la fattispecie per cui è processo alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, c.p.c., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è
disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.»;
-in tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stesso legislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l’espressione “estinzione”, sia i casi nei quali, pur in mancanza dell’uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmente tale da consentire di individuare una fattispecie estintiva dell’obbligazione tributaria oggetto del processo;
-ciò avviene, infatti, anche in quei casi in cui il debitore non può assumere un impegno a rinunciare al giudizio, in quanto ad esempio risulti controricorrente di fronte a questa Corte: anche in tali casi la sua dichiarazione di avvalimento, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell’art. 6, assumerà gli effetti sulla situazione sostanziale indicati dal comma 5 e dal comma 4 del d.L. n. 193 del 2016, il cui dettato normativo è sovrapponibile in sostanza a quello del comma 231 dell’art.1 della L.197 del 2022;
Cons. Est. NOME COGNOME -3 -gli effetti ivi indicati e sopra precisati sono, come s’è veduto, di sostituire al modo di essere della situazione oggetto di giudizio quello emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, di sovrapporre ad essa la
regolamentazione indicata nel comma 4 sopra citato, che, come s’è detto, suppone il venir meno dell’efficacia regolatrice della sentenza, impugnata in Cassazione dal titolare della pretesa;
-ebbene, con riferimento alla sorte del processo di cassazione pendente, siffatta regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass. 34742/2023; Cass. 24082/2018); conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio; rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti;
-non va resa alcuna attestazione nei casi di esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato, quando si dichiari l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015)
p.q.m.
dell’anticipatario.
dichiara estinto il giudizio. Spese a carico Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.