Estinzione del Giudizio: Come la Definizione Agevolata Chiude le Liti Fiscali
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come le normative sulla definizione agevolata delle liti fiscali possano portare a una rapida estinzione del giudizio. Questo meccanismo, spesso definito “tregua fiscale”, consente ai contribuenti di chiudere definitivamente contenziosi pendenti con il Fisco, rappresentando una via d’uscita strategica da lunghe e complesse battaglie legali. Analizziamo come questo principio è stato applicato in un caso specifico riguardante una controversia sull’IVA.
I Fatti: Una Controversia sull’IVA per la Cessione di Terreni
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società cooperativa. L’amministrazione finanziaria contestava la detrazione dell’IVA relativa all’anno 2008 per una cessione di terreni. Secondo l’Ufficio, i terreni in questione non erano edificabili, e pertanto l’operazione doveva considerarsi esente da IVA.
La società ha impugnato l’atto impositivo. Il percorso giudiziario è stato il seguente:
– La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Genova ha accolto solo parzialmente le ragioni della contribuente.
– Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria ha riformato la decisione di primo grado: ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, accogliendo l’appello incidentale della società, ha annullato integralmente l’atto impositivo.
Insoddisfatta della sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Soluzione: La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Giudizio
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, è intervenuta la Legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata per le liti tributarie. La società cooperativa ha colto questa opportunità, presentando domanda di definizione della lite e depositando la relativa documentazione, inclusa la ricevuta del versamento richiesto dalla norma.
Questa mossa si è rivelata decisiva. La legge prevede infatti che, in presenza di una domanda di definizione agevolata correttamente presentata, il processo si estingua. La Corte di Cassazione, ricevuta la documentazione, non è entrata nel merito della questione originaria (la natura edificabile o meno dei terreni e la corretta applicazione dell’IVA), ma si è limitata a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma agevolativa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise e dirette. La Corte ha semplicemente constatato che la contribuente aveva presentato la domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022. Una volta verificato il rispetto dei requisiti formali, inclusa la prova del pagamento (per cui la legge ritiene sufficiente anche solo la prima rata), i giudici hanno applicato il successivo comma 198 della stessa legge. Tale comma stabilisce espressamente che, in questi casi, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Di conseguenza, il ruolo della Corte si è trasformato da giudice del diritto a mero controllore della corretta applicazione di una procedura speciale. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che esse rimangono a carico della parte che le ha anticipate, come tipicamente avviene nei casi di estinzione del processo per cessata materia del contendere o per normative di questo tipo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione evidenzia l’impatto significativo delle normative di sanatoria fiscale sul sistema giudiziario. Per i contribuenti, la definizione agevolata rappresenta un’opzione strategica per evitare i rischi e i costi di un contenzioso prolungato, ottenendo la certezza della chiusura della lite. Per lo Stato, è uno strumento per accelerare la riscossione e ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
L’estinzione del giudizio in questi contesti implica che non si formerà alcun precedente giurisprudenziale sul merito della controversia. La questione originaria sull’applicazione dell’IVA alla cessione di terreni rimane irrisolta dal punto di vista interpretativo, ma la lite tra le parti è conclusa per sempre. Questa pronuncia conferma quindi che l’adesione a una definizione agevolata, se correttamente eseguita, rappresenta una via maestra per porre fine in modo definitivo e tombale a una lite tributaria pendente a qualsiasi livello.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La corte non decide più sulla questione originaria della lite, ma si limita a verificare che la procedura di definizione agevolata sia stata seguita correttamente, dopodiché chiude il caso.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Come specificato nell’ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha sostenute fino a quel momento. Ciascuna parte, quindi, paga i propri avvocati e i costi già anticipati.
È necessario aver pagato l’intera somma della definizione agevolata per ottenere l’estinzione del giudizio?
No. Secondo quanto riportato dalla Corte, ai fini della dichiarazione di estinzione del processo, è sufficiente dimostrare di aver versato almeno la prima rata prevista dalla normativa sulla definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3558 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2768/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
PRIMO MAGGIO ’85 RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1314/2018 depositata il 04/10/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, per delega scritta dell’AVV_NOTAIO , mentre nessuno è comparso per la ricorrente.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il recupero di IVA indebitamente detratta per l’anno 2008 in relazione ad una cessione di terreni, che l’Ufficio aveva considerato non edificabili, con la conseguenza che l’atto era esente ai fini IVA.
La CTP di Genova ha accolto parzialmente il ricorso mentre la CTR della Liguria ha respinto l’appello erariale e ha accolto l’appello incidentale della contribuente annullando in toto l’atto impositivo.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due mezzi.
Ha resistito con controricorso la società che ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Nelle more la contribuente ha presentato domanda di definizione della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 , comma 197, della legge n. 197/2022 depositando la relativa documentazione, compresa la ricevuta del versamento effettuato, che, ai fini dell’estinzione. può limitarsi alla prima rata.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 , comma 198, della citata legge n. 197/2022 per dichiarare l’estinzione del giudizio , mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio . Così deciso in Roma, il 19/12/2023.