Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2007 E 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4140/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 3212/2015, depositata in data 10/7/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in poi anche ‘la contribuente’ ) impugnò due avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO , per l’anno 2007 e il n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2008), notificati in data 4/7/2012 con i quali venivano accertati in capo alla ricorrente i redditi da lei percepiti.
Avverso la sentenza d’appello sfavorevole, ricorre per cassazione la contribuente in due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
La contribuente ha depositato atto di rinuncia, per aver definito le pendenze ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 , conv. con modificazioni in legge n. 225 del 2016.
Occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
r.g. n. 4140/2016 a.c. 16/10/2024 Cons. est. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.