Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2007 E 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4140/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv . NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 3212/2015, depositata in data 10/7/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in poi anche ‘la contribuente’ ) impugnò due avvisi di accertamento (n. T9K010801127/2012 , per l’anno 2007 e il n. T9K0108011128 /2012, per l’anno 2008), notificati in data 4/7/2012 con i quali venivano accertati in capo alla ricorrente i redditi da lei percepiti.
Avverso la sentenza d’appello sfavorevole, ricorre per cassazione la contribuente in due motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che:
La contribuente ha depositato atto di rinuncia, per aver definito le pendenze ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 , conv. con modificazioni in legge n. 225 del 2016.
Occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
r.g. n. 4140/2016 a.c. 16/10/2024 Cons. est. NOME COGNOME
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.