Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31450 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31450 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6876/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SPARAGIONE_SOCIALE SPA
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME
(CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 1349/2015 depositata il 09/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
In data 1 ottobre 2007 in Lugano (CH) RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano, con firma contestuale avanti a un AVV_NOTAIO svizzero, un contratto di finanziamento con cui la prima concedeva in prestito alla seconda l’importo di Euro 150.000.000,00 per la durata complessiva di 66 mesi.
1.2. Il 7 maggio 2012 la Direzione Provinciale di Venezia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Territoriale di Venezia 2 notificava a RAGIONE_SOCIALE l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO. Con tale avviso l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva che il predetto contratto di finanziamento, benché pacificamente stipulato dalle parti contraenti a Lugano, si era, tuttavia, perfezionato in Italia, posto che “il mutuo è un contratto reale che necessita di due elementi per la sua conclusione”, e cioè “il consenso e la consegna del denaro”, e che nel caso di specie “la consegna del denaro (nella forma RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento RAGIONE_SOCIALE‘importo del finanziamento)” dall’ istituto di RAGIONE_SOCIALE alla società finanziata era “avvenuto in Italia”. L’ RAGIONE_SOCIALE, nella motivazione di tale provvedimento, precisava, poi, che “le trattative per la conclusione del contratto in oggetto nonché la decisione di operare il finanziamento” avevano avuto luogo in Italia, come desumibile “dai verbali RAGIONE_SOCIALEa seduta del CDA e RAGIONE_SOCIALEa assemblea dei soci” RAGIONE_SOCIALEa società finanziata “tenutesi presso la sede” di quest’ultima “alla presenza di un rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ed aventi quale ordine del giorno il finanziamento in argomento”. Infine sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa propria tesi secondo la quale il predetto contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere sottoposto a registrazione “in totale esenzione” dall’imposta di registro, l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE irrogava a carico di RAGIONE_SOCIALE la sanzione per l’omessa registrazione prevista dall’art. 69 del d.P.R. n. 131, in misura pari al 120%.
1.3. L’ avviso di liquidazione suindicato veniva impugnato sia parte di RAGIONE_SOCIALE che dalla società RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Venezia che riteneva legittimo tale avviso affermando che sussisteva, nel caso in esame, un’ ipotesi di abuso del diritto e che, pertanto, risultava dovuta l’ imposta sostitutiva sui finanziamenti ma, sul presupposto che l’ istitu to di RAGIONE_SOCIALE avesse agito, comunque, in buona fede, annullava le sanzioni;
2. A seguito degli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza n. 1349/22/2015, depositata in data 9 settembre 2015 e non notificata, annullava l’ avviso de quo , evidenziando che soggetto obbligato agli adempimenti fiscali in merito al contratto di finanziamento in questione era la società che aveva operato il finanziamento e non, invece, la società finanziata, con la conseguenza che l’ avviso di liquidazione doveva essere emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per territorio con riferimento alla società erogatrice del finanziamento e, quindi, dall’RAGIONE_SOCIALE – Direzione RAGIONE_SOCIALE Milano in quanto, per legge, tale società (RAGIONE_SOCIALE) era il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva. 2.1. Secondo quanto è dato evincere dalla menzionata sentenza i giudici di appello ritenevano, comunque, di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione ivi formulati, precisando, in primo luogo, che la scelta RAGIONE_SOCIALEe parti contraenti di stipulare all’estero il contratto di finanziamento contestato dall’RAGIONE_SOCIALE nasceva dall’ intento di ‘ neutralizzare i costi relativi all’imposta sostitutiva”. Inoltre, i predetti giudici, dopo aver osservato che l’art. 15 d.P.R. n. 601/1973 pone a carico RAGIONE_SOCIALEe aziende ed istituti di RAGIONE_SOCIALE l’obbligo alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva per tutti i contratti che hanno rilevanza all’ interno del territorio italiano, che l’ art. 17 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto dispone che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento hanno titolo di corrispondere, in luogo RAGIONE_SOCIALEe imposte di registro, ipotecarie e catastali e RAGIONE_SOCIALEe tasse sulle concessioni governative una imposta sostitutiva e che tali enti debbono, altresì,
dichiarare le somme sulle quali deve essere commisurata detta imposta (art. 20 d.P.R. cit.) osservavano che il contratto in questione aveva rilevanza all’interno del territorio italiano in quanto era stato redatto con lo scopo primario di porre nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE i mezzi finanziari indispensabili per la sua attività.
2.2. La Commissione Tributaria Regionale, esaminato il problema RAGIONE_SOCIALE‘ abuso del diritto riteneva, quindi, che dall’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione e dal comportamento adottato dalle società stipulanti il contratto di finanziamento era “emerso che lo scopo principale per la stesura del contratto all’estero era quello di beneficiare in termini evidentemente elusivi l’esonero dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che alcun onere sarebbe poi stato al riguardo posto a carico RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE“. Infine, i giudici d’appello osservavano che l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio era scevro dei denunciati vizi procedimentali, fatta eccezione per quello inerente all’incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che lo aveva emesso, disponendone, pertanto, l’ annullamento.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, proponendo, entrambe, a loro volta ricorso incidentale condizionato.
La causa è stata trattata in pubblica udienza sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, darsi atto che RAGIONE_SOCIALE, con memoria in data 29 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi del comma 198 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Legge 29 dicembre 2022, n. 197 contestualmente depositando domanda di definizione agevolata con
ricevute di trasmissione nonchè quietanza versamento F24 degli importi dovuti per la definizione e che RAGIONE_SOCIALE, nel premettere che in quanto coobbligata la definizione perfezionata da parte di RAGIONE_SOCIALE produceva effetti anche nei propri confronti, ha chiesto anch’ essa dichiararsi estinto l’ intero giudizio.
Posto che l’ ufficio, presente in udienza, nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego RAGIONE_SOCIALEa suddetta istanza di definizione agevolata – che risulta ritualmente avanzata va dichiarata l’ estinzione del giudizio ai sensi del comma 198 del l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Legge 29 dicembre 2022, n. 197, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate, con la precisazione che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, comma 202, leg. cit. la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche in favore degli altri soggetti coobbligati.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione; e la stessa estraneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione