Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 755 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14404/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10749/2016, depositata l’ 1 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pt, e NOME COGNOME si opponevano con ricorso depositato in data 31 dicembre 2012 all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO Giochi-Lotterie 2007 emesso da ll’RAGIONE_SOCIALE. L’atto impugnato scaturiva dal verbale di perquisizione e sequestro del 21 settembre 2007 della Guardia di Finanza. I militari, con i funzionari dell’amministrazione, si recavano per una ispezione presso il “Bar Evergreen’ , allo scopo di effettuare la lettura RAGIONE_SOCIALE schede di apparecchi di cui a ll’art. 10, comma 6, TUIR e procedevano alla lettura RAGIONE_SOCIALE apparecchi da gioco che si trovavano nel detto esercizio commerciale. Dai verbali redatti in tale occasione scaturiva l’accertamento che veniva notificato alla società, nella qualità di soggetto passivo d’imposta e responsabile dell’istallazione degli apparecchi da gioco e al COGNOME, nella qualità di coobbligato, in quanto titolare della ditta esercente l’attività di bar, nei cui locali si trovavano gli apparecchi.
Si costituiva l’Ufficio con proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 15850/13/14, rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il dell’appello.
rigetto
Con sentenza n. 10749/2016, depositata l’1 dicembre 2016 , la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’impugnazione.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato RAGIONE_SOCIALE memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 11 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148 del 2017 e a quella successiva di quell’articolo 3 del d.l. n. 119/2018.
Tale atto è sottoscritto personalmente da NOME COGNOME con sottoscrizione autenticata dal procuratore AVV_NOTAIO, ed è stato notificato all’ RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio e le spese di legittimità devono essere compensate tra le parti, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017 e risultando integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di cui alla predetta rottamazione esattoriale e, per il residuo, ha dichiarato di aver aderito anche alla definizione agevolata ai sensi dell ‘art. 3 del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
dichiara estinto il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME