Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22396 Anno 2024
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 22892 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliati presso l ‘indirizzo di posta elettronica del secondo difensore EMAIL;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘Umbria n. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 2016, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Umbria, aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 68/02/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Terni che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento emessi ai fini Ires, Irap e Iva per gli anni 2008-2010;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con ‘ atto di costituzione’ ;
in data 23 febbraio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere stante la regolarità RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata dei carichi erariali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto-legge n. 119/2018;
in data 14 giugno 2024, la società contribuente ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE
-c on il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del DPR n. 602/1973, 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, 295 c.p.c., 111 Cost. e 115 c.p.c.: 1) per avere la CTR confermato la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati anche se risultavano sottoscritti da soggetto privo RAGIONE_SOCIALEa qualifica di dirigente con conseguente inesistenza per violazione e eccesso di potere; 2) per non avere il giudice di appello sospeso il giudizio tributario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c. in pendenza di quello penale nei confronti del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società;
per avere l’RAGIONE_SOCIALE assolto , in violazione degli artt . 2697 c.c., all’onere probatorio circa la produzione del richiamato processo verbale e per non avere la CTR, in violazione degli artt. 111 Cost. e 115 c.p.c., giustificato adeguatamente il non interesse alla acquisizione RAGIONE_SOCIALEo stesso in giudizio;
-con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su uno o più punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia per non avere la CTR argomentato sulla mancata necessità di sospensione del processo tributario in attesa di quello penale, e sulla ritenuta idoneità del p.v.c. RAGIONE_SOCIALEa GdF ad assurgere ad unica prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria;
-in data 23 febbraio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE – premesso che come da comunicazione prot. 0016533 del 16.10.2023 RAGIONE_SOCIALEa Direzione RAGIONE_SOCIALE‘Umbria ‘ la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi erariali affidati all’RAGIONE_SOCIALE e , come da successiva comunicazione del 15.12.2023, aveva provveduto in data 4.12.2023 al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ultima rata per la definizione dei carichi erariali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto -legge n. 119/2018 – ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio;
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio tra le parti;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude la sussistenza dei presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018);
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese.
Cosi deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Presidente
NOME COGNOME