Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28075 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25232/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1661/2016 depositata il 31/03/2016.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 03/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udito per parte ricorrente l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con adesione della Difesa erariale, rappresentata in udienza dall’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, previo processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Ufficio, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2007, recuperando a tassazione l’importo di euro 119.162,46,00 per interessi passivi ritenuti indeducibili in applicazione del limite alla deducibilità previsto dall’art. 97 del Tuir, ratione temporis vigente, ed accertava a carico della società una maggiore Ires di euro 39.232,00, oltre interessi e sanzioni.
La CTP accoglieva il ricorso della società, ritenendo che le operazioni di factoring non rientrassero nella disciplina di cui all’art. 97 del Tuir.
Su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la pronuncia di primo grado, rigettando il ricorso di parte contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Infine, la società ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016 e di aver altresì proceduto al relativo pagamento, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, cioè la domanda, il provvedimento di accoglimento e la ricevuta di
versamento, dalle quali risulta inoltre la corrispondenza fra l’avviso impugnato e la cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata, rappresentando elemento idoneo a confermare tale correlazione l’adesione odierna della Difesa erariale alla istanza di estinzione del giudizio.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate, in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica.
Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 07/06/2018, n.14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 03/10/2024.