Estinzione del Giudizio Tributario: L’Effetto della Definizione Agevolata
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un contenzioso, che si verifica quando il processo si interrompe prima di una decisione sul merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come questo esito sia la conseguenza diretta dell’adesione del contribuente a una definizione agevolata, comunemente nota come “condono fiscale”. Analizziamo il caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il contribuente, ritenendo ingiusta la decisione, aveva portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. A resistere al ricorso era l’Amministrazione Finanziaria, in qualità di controricorrente.
La Svolta: Adesione alla Definizione Agevolata e Rinuncia
Durante il corso del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Il contribuente ha presentato una memoria con la quale dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla Legge n. 130 del 2022. Contestualmente, ha formalizzato la rinuncia al ricorso che aveva originariamente proposto. Questa mossa ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, presa visione della documentazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. I giudici hanno ritenuto che la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale, ovvero la chiusura del debito tributario attraverso la definizione agevolata, avesse reso del tutto inutile la prosecuzione del processo. L’inutilità, sottolinea la Corte, non deriva da una scelta discrezionale del giudice, ma è una conseguenza diretta voluta dalla legge stessa.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’adesione a una sanatoria fiscale, come quella prevista dalla L. 130/2022, risolve alla radice la materia del contendere. Di conseguenza, diventa superfluo esaminare i motivi di ricorso, i fatti di causa o le ragioni delle parti. La volontà del legislatore di chiudere le pendenze fiscali prevale sulla continuazione del contenzioso. In quest’ottica, la Corte ha concluso che la declaratoria di estinzione fosse l’unico esito possibile. Per quanto riguarda le spese processuali, è stato stabilito che ciascuna parte dovesse farsi carico delle proprie. Inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto invece per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del diritto processuale tributario: le norme sulla definizione agevolata hanno un impatto diretto e risolutivo sui processi in corso. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione a un “condono” comporta l’automatica rinuncia al contenzioso, con la conseguenza che il giudizio si estingue. È una scelta strategica che permette di chiudere una pendenza con il fisco in modo definitivo, ma che implica l’abbandono delle proprie ragioni in sede giudiziaria. Dal punto di vista procedurale, la decisione chiarisce che l’estinzione del giudizio per questa causa non comporta oneri aggiuntivi per il ricorrente, come il raddoppio del contributo unificato, e che le spese legali vengono, di norma, compensate tra le parti.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo si estingue. L’adesione alla definizione agevolata, accompagnata dalla rinuncia al ricorso, rende inutile la prosecuzione del giudizio, poiché la controversia sostanziale viene risolta per volontà di legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute. In pratica, ogni parte paga il proprio avvocato e le proprie spese, senza che vi sia una condanna al rimborso in favore dell’altra.
In caso di estinzione del giudizio per questa causa, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, in quanto tale sanzione si applica solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27751 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
Oggetto:
estinzione del giudizio ex
L. 130/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 23054/2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1349/15/21 depositata in data 15/02/2021 e non notificata;
RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
sono in atti memoria e documentazione con la quale il contribuente, qui ricorrente, dichiara di aver aderito alla definizione ex L. n. 130 del 2022 e di rinunciare al ricorso a suo tempo proposto;
ne deriva che la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass. 34742/2023; Cass. 24082/2018);
-conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio risultando superfluo riferire dei fatti di causa dei motivi di ricorso; rimangono per legge le spese correlative a carico delle parti;
non va resa alcuna attestazione nei casi di esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato, quando si dichiari l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015);
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.