Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11293/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende , -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 4341/29/2015, depositata il 15 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2008
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
-Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rettificava il reddito di impresa per l’anno 2008 in € 114.546,00. Successivamente, l’Ufficio di Agrigento provvedeva a notificare al socio COGNOME NOME, detentore di una quota di partecipazione del 10%, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale constatava un conseguente maggior reddito da partecipazione pari a € 11.546,00, con relativi maggiori IRPEF, addizionale comunale, irrogando anche una sanzione pecuniaria di € 5.064,00.
Avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, n. NUMERO_DOCUMENTO, COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Agrigento, la quale, con sentenza n. 945/04/2013, pronunciata il 9 novembre 2013 e depositata il 26 novembre 2013, dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale.
Interposto gravame da COGNOME NOME, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4341/29/2015, pronunciata l’8 giugno 2015 e depositata in segreteria il 15 ottobre 2015, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, compensando le spese di giudizio.
In particolare, secondo la C.T.R., l’errata indicazione dell’atto impugnato (avviso di accertamento nei confronti della società, anziché l’avviso nei confronti del socio) costituiva violazione
dell’art. 18 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, necessitandosi una chiara indicazione dell’atto oggetto di impugnazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 21 maggio 2024.
Il ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza fissata è comparso il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, che ha concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
-Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo il ricorrente espressamente rinunciato al ricorso, a seguito di definizione agevolata ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, rispetto al quale ha document ato l’integrale esecuzione dei pagamenti previsti.
Spese a carico chi di le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.