Estinzione del Giudizio: Come la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso Tributario
L’adesione a una sanatoria fiscale può rappresentare la via d’uscita da un lungo e costoso contenzioso tributario, portando a una rapida estinzione del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo scenario, mostrando come la rinuncia al ricorso, a seguito di una definizione agevolata, determini la chiusura definitiva del processo. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso di una parte delle accise sul gasolio presentata da una società di costruzioni elettromeccaniche. L’azienda utilizzava il carburante per alimentare gruppi elettrogeni destinati alla produzione di energia elettrica e riteneva di aver versato imposte in misura superiore a quanto previsto dalle agevolazioni per i produttori e autoproduttori.
Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la società ha avviato un contenzioso tributario. Dopo un percorso giudiziario complesso, che ha visto alternarsi decisioni sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio e un rinvio da parte della Corte di Cassazione, la causa è nuovamente approdata dinanzi ai giudici supremi.
La Svolta: l’Adesione alla Definizione Agevolata
Durante il giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La società ricorrente ha scelto di avvalersi della cosiddetta “definizione agevolata delle liti pendenti”, uno strumento normativo introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Questa procedura consente ai contribuenti di chiudere le controversie fiscali in corso attraverso il pagamento di un importo ridotto, ponendo fine al contenzioso.
Di conseguenza, la società ha notificato formalmente all’Agenzia delle Dogane un atto di rinuncia al proprio ricorso, presupposto necessario per finalizzare la sanatoria.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della formale rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Questo tipo di pronuncia non entra nel merito della questione (ovvero, se il rimborso delle accise fosse dovuto o meno), ma si limita a certificare che il processo si è concluso prima di una decisione finale a causa della volontà della parte ricorrente di non proseguire.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio procedurale chiaro: la rinuncia al ricorso, accettata o meno dalla controparte, produce l’effetto automatico di estinguere il procedimento. In questo specifico contesto, la rinuncia non era un atto di resa, ma la conseguenza logica dell’adesione a uno strumento legislativo, la definizione agevolata, che mira proprio a deflazionare il contenzioso tributario.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la gestione delle spese legali. Generalmente, chi rinuncia al ricorso viene condannato a pagare le spese della controparte. Tuttavia, in questo caso, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. La ragione risiede nel fatto che la rinuncia è stata determinata da una scelta del legislatore (la sanatoria), che ha fornito una via d’uscita alternativa e vantaggiosa per entrambe le parti. Pertanto, è stato ritenuto equo che ciascuna parte sostenesse i propri costi legali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per risolvere le liti fiscali. Per i contribuenti, offre l’opportunità di chiudere una controversia in modo certo e rapido, spesso con un notevole risparmio economico rispetto all’importo originariamente contestato. Per l’Amministrazione finanziaria e per il sistema giudiziario, rappresenta un modo per ridurre il carico di lavoro e incassare somme in tempi brevi.
La decisione sottolinea inoltre che l’estinzione del giudizio per rinuncia legata a una sanatoria comporta, di norma, la compensazione delle spese processuali, un incentivo ulteriore per le parti a percorrere questa strada conciliativa.
Cosa succede a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciare?
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ovvero la sua chiusura definitiva senza una decisione nel merito della questione.
Perché la società ha rinunciato al ricorso in questo caso?
Perché ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, una procedura che le ha permesso di risolvere la controversia con l’amministrazione finanziaria pagando un importo ridotto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia dovuta a definizione agevolata?
In questo caso, la Corte ha deciso per la compensazione delle spese, stabilendo che ogni parte dovesse sostenere i propri costi legali, poiché la rinuncia era motivata da una scelta legislativa che favoriva una risoluzione bonaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24971/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in FIRENZE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 472/05/22 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 472/05/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 34261 del 21/12/2019, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 185/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego tacito di rimborso delle accise relative al periodo tra il 2 marzo 2010 e il 20 novembre 2012.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva chiesto il rimborso della quota parte delle accise sul gasolio utilizzato per la produzione a mezzo generatori di energia elettrica (gruppi elettrogeni), accise versate in misura maggiore rispetto alle agevolazioni previste in favore di produttori o autoproduttori dalla legge.
CME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che CME ha presentato atto di formale rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, in ragione della intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del procedimento, in ragione dei motivi che hanno indotto la ricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.