Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28338/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 2429/21/14 depositata l’ 11/04/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2429/21/14 dell’11/04/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 388/29/12 della
Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 13/01/2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire alla ricorrente l’ultimazione dei pagamenti rateizzati, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia è stata rinviata a data successiva a quella prevista per l’ultimazione dei pagamento e le parti non hanno dedotto alcunché in proposito ( in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha segnalato alcun inadempimento al piano di rateizzazione), così lasciando presumere il regolare adempimento della società contribuente.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.