Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15927 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23196/2022 proposti da:
COGNOME NOME, nata a Napoli (NA) il 21.08.1946 e residente in Pozzuoli (NA), alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di mandato su separato foglio congiunto al ricorso , dall’ A vv. NOME COGNOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata:
EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587; fax: NUMERO_TELEFONO, PEC: EMAIL) presso i cui uffici sono domiciliate in
Cartella pagamento TarsuDefinizione agevolata ex art. 1 legge n. 197/2022
Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5506/2022 emessa dalla CTR Campania in data 20/07/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate di Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n. 3386/16/2021 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto (ritenendo maturata la prescrizione quinquennale in conseguenza dell’invalidità derivata della cartella impugnata, stante l’omessa notifica dell’atto prodromico costituito dall’avviso di accertamento) il ricorso proposto da COGNOME NOME contro la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto la Tarsu 2013 per l’importo di € 4510,57.
La CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la concessionaria, con i documenti prodotti in appello, aveva offerto la prova della notifica dell’atto presupposto alla cartella, il quale risultava notificato in data 6.7.2016 mediante consegna a mani proprio di COGNOME NOME, che non vi erano dubbi sul fatto che l’avviso di ricevimento della raccomandata fosse collegato proprio all’avviso di accertamento in esame e che, con riferimento al disconoscimento della propria sottoscrizione, la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate di
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 1, comma 57, l. n. 124/2017, 11, comma 1, delle preleggi e 216 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, attribuito alla ricevuta della raccomandata portata al suo esame, fede privilegiata, benché la stessa provenisse da un licenziatario privato.
La ricorrente ha rappresentato e documentato, avuto riguardo alla pretesa tributaria oggetto di causa, di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, che la richiesta è stata accolta e di aver provveduto all’integrale versamento della somma richiestale.
Ha prodotto a tal fine: 1. la dichiarazione di adesione alla Rottamazione; 2. la comunicazione di accoglimento dell’istanza di cui sub 1); 3. la ricevuta pagamento PagoPA; 4. la comunicazione PagoPA.
Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. anticipate, in forza dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.
infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di improcedibilità
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.5.2025.