Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ESTINZIONE GIUDIZIO
sul ricorso iscritto al n. 26114/2017 del ruolo generale, proposto
DA
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Avellino, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di autorizzazione a stare in giudizio, giusta determina dirigenziale n. 60782 del 30 giugno 2017, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
il COMUNE RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 4909/9/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno depositata il 1° giugno 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta nella causa in camera di consiglio del 17 ottobre 2023, dal consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno -accoglieva l’appello avanzato da RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia n. 1092/4/2015 della Commissione tributaria provinciale di Avellino, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla Provincia di Avellino ed annullato l’avviso di accertamento n. 10005/2015, con cui la predetta società, quale affidataria del servizio di riscossione del Comune di Avellino, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di 22.490,65 €, a titolo di imposta municipale propria (da ora IMU) per gli anni 2012/2013/2014;
avverso tale sentenza la Provincia di Avellino proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 26 ottobre 2017, formulando due motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE notificava in data 29 novembre 2017, sempre tramite il servizio di posta elettronica certificata, controricorso;
il Comune di Avellino è restato intimato;
Con nota depositata il 3 maggio 2022, notificata il 4 maggio 2022 ad RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, dando conto del sopravvenuto accordo transattivo concluso tra le parti in data 28 maggio 2019, che aveva
previsto la presentazione dell’istanza in esame per le controversie pendenti (anche) innanzi a questa Corte, con esplicita richiesta di compensare le spese di lite;
con ordinanza interlocutoria del 13 ottobre 2023 questa Corte rinviava la causa a nuovo per documentare l’avvenuto accordo e, nel caso, depositare istanza congiunta di cessazione della materia del contendere;
con nota depositata congiuntamente il 6 giugno 2023 la Provincia di Avellino ed RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto « la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, attesa la sopravvenienza di detto accordo stragiudiziale definitivo che eliminato ogni posizione di contrasto fra le parti (anche sulle spese di giudizio), con l’effetto di determinare l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale (nel merito) del Supremo Giudice di legittimità »;
CONSIDERATO CHE:
la predetta richiesta congiunta delle parti, motivata dall’intervenuto accordo transattivo, giustifica l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni ragione di controversia tra le parti.
come da richiesta, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti;
il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.