Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7224 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Irpef, Irap e Iva 2007
Studi di settore
ESTINZIONE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22347 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME dall’Avv.to NOME COGNOME dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due difensori in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 403/31/2015, depositata in data 3 marzo 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 marzo 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto d a ll’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 160/11/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal suddetto contribuente , esercente l’attività di medico del lavoro, avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Uffici o: 1) aveva rettificato, per il 2006-2007, il reddito imponibile di quest’ultimo , ai fini Irpef, Irap e Iva, in applicazione degli studi di settore; 2) aveva ripreso a tassazione, per il 2007, costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione a una fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE in quanto ritenuti non documentati e non inerenti.
In punto di diritto, la CTR ha ritenuto che: 1) l’Amministrazione aveva provato (per gli anni 2006-2007) il ‘marcato scostamento’ del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore in quanto: a) mentre nell’ambito del cluster di riferimento (33) i medici del lavoro dichiaravano di svolgere il 71% della propria attività in favore di società (e la restante parte in favore di privati), il contribuente aveva dichiarato di svolgere al 98% tale attività a favore di ditte; b) sussisteva una evidente incoere nza dell’indice di resa oraria (che esprimeva il rapporto tra i compensi dichiarati e il numero delle ore lavorate) calcolato nello studio del contribuente pari al 13,3 rispetto alla media della categoria oscillante tra un minimo di 37,99 e un massimo di 170,73; alcuna di tali argomentazioni era stata presa in considerazione dal giudice di primo grado che si era limitato a rilevare come il cluster indicato dall’Ufficio non fosse appropriato rispetto alla effettiva
attività svolta dal contribuente (al 98% di medicina del lavoro); a fronte della presunzione di incoerenza del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore, il contribuente si era limitato a produrre fatture emesse dalle società che gli avevano conferito gli incarichi; 2) era legittima, per il 2007, la ripresa dei costi dedotti e dell’Iva detratta in relazione alla fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE in quanto l’oggetto delle prestazioni fatturate (servizi di segreteria) era estraneo all’oggetto della detta società (svolgente corsi di base e specia listici nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro) e il contribuente era risultato socio accomandatario della medesima, di recente costituzione.
3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
In data 26.6.2024 il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio in ragione del perfezionamento della definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate -riscossione, presentata in data 21 aprile 2017 ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.
Con ordinanza del 3 luglio 2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata.
In data 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di adesione all’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR, con una motivazione illogica e contraddittoria, tratto dalla premessa in fatto dell’acclarata non riconducibilità delle caratteristiche dell’attività professionale del contribuente a quelle delineate nel cluster (33) di riferimento dello studio di settor e applicato dall’Ufficio la conseguenza incoerente della valenza presuntiva dello strumento parametrico posto a fondamento dell’accertamento in questione.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c., anche avuto riguardo al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 , comma 2, Cost., per avere la CTR ritenuto che lo scostamento del reddito dichiarato dalle risultanze dello studio di settore costituisse presunzione grave, precisa e concordante dei maggiori compensi (non dichiarati) contestati, con ciò assumendo, in violazione dell’art. 2697 c.c., da un lato, che l’Ufficio avesse assolto al proprio onere probatorio pur in presenza della p acifica (sia avuto riguardo al tenore della sentenza impugnata che agli atti difensivi) non riconducibilità delle caratteristiche dell’attività professionale del contribuente a quelle tipizzate dal cluster 33, e , dall’altro, che quest’ultimo sul quale aveva ribaltato la prova a contrario – non avesse fornito, tramite la produzione della, pur incontestata, documentazione contabile, adeguata giustificazione dello scostamento del dichiarato dagli studi di settore e, in particolare, non avesse provato di non avere percepito compensi eccedenti quelli dichiarati per una presunta attività svolta nei confronti di privati ( probatio diabolica ).
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio per avere la CTR ritenuto legittima la rettifica del reddito imponibile operata sulla base dell’applicazione deg li studi di settore senza considerare le circostanze di fatto che avrebbero condotto ad una diversa conclusione: 1) del tentativo di definizione per adesione espletato (su istanza del contribuente) nella fase amministrativa che denotava la consapevolezza dell’Ufficio della inidoneità dello studio di settore a costituire presunzione grave, precisa e concordante della misura dei presunti maggiori compensi conseguiti nelle annualità in questione; 2) la non riconducibilità delle caratteristiche dell’attività del contribuente a quelle tipizzate dallo studio di settore applicato.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. n. 546/92, 112 c.p.c., 7, comma 1, del d.lgs. 546/92, per avere la CTR ritenuto legittima la ripresa dei costi afferenti alla fattura passiva emessa nel 2007 da RAGIONE_SOCIALE in quanto l’oggetto delle prestazioni fatturate (servizi di segreteria) era estraneo a quello proprio della società fatturante (svolgente corsi di base e specialistici nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro) e il contribuente era socio accomandatario della stessa sebbene tali circostanze non fossero state dedotte dall’Ufficio nell’atto di appello né tantomeno poste a fondamento dell’avviso di accertamento essendo stata, in base ad esso, giustificata la ripresa per il carattere non documentato e non inerente delle spese in questione. Peraltro, ad avviso del ricorrente, anche a volere ritenere che tali circostanze avessero integrato la motivazione dell’atto impositivo, le stesse non erano sta te riproposte nell’atto di gravame con conseguente violazione dell’art. 56 cit.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio per avere la CTR ritenuto legittima la ripresa dei costi dedotti (e detratti ai fini Iva) afferenti la fattura passiva emessa per il 2007 da RAGIONE_SOCIALE per l’estraneità dell’oggetto delle prestazioni fatturate a quello della società emittente e per la circostanza che il contribuente fosse socio accomandatario della stessa, senza considerare le circostanze che avrebbero condotto ad una diversa conclusione: 1) della pacifica indisponibilità da parte del contribuente di un soggetto svolgente mansioni di segreteria nel 2007; 2) del tenore della presentata dichiarazione, rilevante ai fini degli studi di settore, avendo il contribuente l’onere di indicare in essa eventuali costi connessi all’utilizzazione di un locale ad uso studio.
6. In data 26.6.2024 il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio in ragione del perfezionamento della definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate -riscossione, presentata in data 21 aprile 2017 ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.
In data 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di adesione all’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere rappresentando che, con nota pec del 4.10.2024, la Direzione Provinciale delle entrate di Firenze aveva dato atto che COGNOME NOME aveva aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, conv. nella legge n. 225/2016 per i carichi pendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dagli atti di accertamento oggetto del giudizio.
P ertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio .
Tenuto conto del complessivo esito della lite sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n. 17974 del 2023).
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente le spese tra le parti dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.