Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14638/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24869/2017 depositata il 20/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione a titolo di Ici emessi dal Comune di Portofino relativi agli anni 2002 -2005, sul rilievo che – in base ad una scrittura privata non registrata del 27.04.2011 – la società aveva concesso l’usufrutto dell’immobile a NOME COGNOME. In primo grado il ricorso veniva respinto, sul presupposto che la scrittura non registrata non poteva costituire l’usufrutto in favore di terzi e nello stesso senso statuivano i giudici di appello. Nelle more del giudizio tributario, la presunta usufruttuaria conveniva in giudizio la società per l’accertamento della autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata prefata.
Il tribunale di Alessandria accertava l’autenticità delle sottoscrizioni e la costituzione dell’usufrutto.
La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla società contribuente, con la ordinanza 24869/2017 respingeva il ricorso in quanto dal tenore della lettera risultava che la COGNOME chiedeva di , di guisa che per le annualità oggetto degli avvisi, non risultava raggiunta la prova della costituzione dell’usufrutto. Inoltre, la Corte richiamava il precedente tra le medesime parti con cui la Corte affermava che l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo alla individuazione del soggetto passivo di imposta – in caso di omessa dichiarazione – se non attraverso la pubblicità immobiliare.
Successivamente, la società contribuente – assumendo di aver avuto notizia da un terso della circostanza che il Comune era a conoscenza della costituzione dell’usufrutto e che aveva riscosso l’Ici per le medesime annualità dall’usufruttuaria, propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza citata, ai sensi degli artt. 391 -ter cod.proc.civ. e 395, n.3), cod.proc.civ., assumendo che successivamente a detta pronuncia sono sopraggiunte nuove prove come la raccomandata del 7 aprile 2018, recante il timbro postale avente data 9 aprile 2018, con la quale la società RAGIONE_SOCIALE è venuta a conoscenza da tale NOME COGNOME, amico della usufruttuaria, che l’Ufficio tecnico del Comune, in data 8 novembre 2011, era a conoscenza che la RAGIONE_SOCIALE era usufruttuaria dell’immobile de quo, in base all’atto di cessione del 2001 e che la banca Carige, con dichiarazione del 26.02.2007, attestava l’avvenuto pagamento da parte dell’usufruttuaria degli importi a dovuti a tiolo di Ici per l’annualità 2002 -2003.
Il Comune è rimasto intimato.
In data 13 marzo 2024, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinuncia agli atti del presente giudizio con compensazione delle spese di lite e successivamente il Comune di Portofino ha accettato la rinuncia chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
CONSIDERATO CHE
Preso atto che la società ricorrente ha allegato dichiarazione in data 13 marzo 2024 con la quale ha ritualmente rinunciato ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 14638/2018 R.G. e, il
Comune di Portofino ha dichiarato di accettare la rinuncia di controparte; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
-che non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.;
-che, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI -III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per revocazione introdotto dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di