Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14688/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8045/2016 depositata il 06/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe in materia di ICI.
Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
La società ricorrente ha dedotto e comprovato di avere aderito alla definizione agevolata (‘rottamazione -quater’) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, come da documentazione allegata, provando di avere corrisposto le rate scadute ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Posto che il Comune di Roma nulla ha opposto va dichiarata l’ estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione della perfezionata rottamazione.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n.
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione