Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19874 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19064/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro COMUNE DI COGNOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 8020/2017 depositata il 22/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza, indicata in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello principale della contribuente con accoglimento di quello incidentale dell’ente di riscossione;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controdeduzioni con richiesta di rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.