Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 776-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
BROCCOLI NOME
-intimata- avverso la sentenza n. 447/2015 del TRIBUNALE DI PESARO, depositata l’11/6/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Pesaro aveva respinto l’appello della Società avverso la sentenza n.
in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art. 2033 cod. civ., proposta da NOME COGNOME per la restituzione dell’IVA versata con la TIA, dal 2008 al 2012, alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Pesaro ;
NOME COGNOME è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 22/2/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
1.2. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente;
1.3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5593 dell’1/3/2024; Cass. n. 4831 del 23/2/2024)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da