Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16565/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1334/2018 depositata il 23/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1334/08/2018 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato l’ avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune di Cadoneghe nei confronti della predetta azienda, limitatamente a sanzioni ed interessi;
l’ ente impositore resisteva con controricorso;
CONSIDERATO CHE
secondo quanto risulta dalla documentazione in atti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha depositato rinunzia al ricorso ritualmente accettata, conseguentemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo
unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione