Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28495 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6893/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
COMUNE DI VITERBO, rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 2647/2020 depositata il 17/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della C.G.T.-2 del Lazio n.
2647/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento IMU n. NUMERO_DOCUMENTO del 23/05/2017.
Il Comune di Viterbo si è ritualmente costituito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, così come meglio specificato nel verbale di conciliazione sottoscritto in data 4 luglio 2025 (versato in atti) e la società ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, rinunzia ritualmente accettata dal Comune di Viterbo, giusta dichiarazione di accettazione in data 23 luglio 2025 in atti.
In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in forza dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 settembre 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)